Fattura elettronica: pubblicata la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate una nuova guida per illustrare la nuova procedura e gli strumenti per l’emissione, l’invio e la conservazione dei nuovi documenti fiscali digitali

La guida e’ uno strumento utile per tutti gli operatori IVA coloro che dal 1° gennaio 2019, dovranno fatturare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in modalità elettronica.

Nella sezione “Fatture elettroniche e corrispettivi” c’è la possibilità di consultare sia una guida pratica sulla fatturazione elettronica, sia un collegamento a due video tutorial presenti sul canale Youtube dell’Agenzia e una pagina con i servizi gratuiti per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche. E’ disponibile infine un link per consultare la normativa, la prassi e il provvedimento con tutte le specifiche tecniche per l’emissione e il ricevimento dei documenti fiscali digitali.

E’ già tempo di Spesometro

Spesometro 2015Dopo aver già archiviato l’invio della certificazione unica e la liquidazione annuale dell’IVA, i soggetti passivi IVA devono prepararsi ad  effettuare nel mese di Aprile 2015, l’invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA registrate nell’anno 2014 (ex elenco clienti e fornitori).

La comunicazione dello Spesometro deve essere trasmessa unicamente attraverso l’invio di un file telematico (utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo intermediario abilitato) entro il:

  • 10 aprile 2015 per i contribuenti mensili;
  • 20 aprile 2015 per i contribuenti trimestrali;
  • 30 aprile 2015 operatori finanziari.

Per la compilazione dello Spesometro normalmente ci si avvale del programma che la software house del sistema contabile predispone. In alternativa, la compilazione può essere fatta consultando il sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Ulteriore alternativa è quella di avvalersi di un intermediario, attraverso la consegna del file telematico predisposto con il proprio gestionale o con il programma messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Continua a leggere

Imposta di bollo virtuale: da febbraio si paga con F24

imposta bollo virtualeCon il provvedimento del 03/02/2015 n. 2015/14261, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che dal prossimo 20 febbraio ci sarà l’estensione dell’utilizzo del modello di versamento F24 per il bollo virtuale, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni.

Tale processo rientra nell’ambito del processo di semplificazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti.

E’ previsto un periodo transitorio per cui fino al 31 marzo 2015 il pagamento delle somme da versare potrà essere effettuato anche tramite il modello F23.

Con la risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015 l’Agenzia ha poi fornito i codici tributo: Continua a leggere

Nuovo OIC 16: valore del terreno da scorporare in ogni caso da quello del fabbricato

OICLa separazione del valore del terreno  e il valore del fabbricato è sicuramente una delle novità più rilevanti del nuovo principio contabile OIC 16 applicabile già a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.  Per approfondimenti sulle principali novità del nuovo OIC 16 rimandiamo ad altro articolo su questo blog: OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali”: sintesi delle principali novità.

A tal fine è bene precisare che anche la precedente versione del principio contabile nazionale prevedeva – almeno in linea di principio – la possibilità di scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato: il valore del terreno poteva non essere scorporato quando il valore dello stesso approssimava il relativo costo di ripristino / bonifica del sito. Tale facoltà, in realtà si adattava a situazioni molto limitate in cui effettivamente ci si trovava nelle condizioni di dover accantonare un fondo di ripristino ad hoc. Continua a leggere

Reverse charge anche per i servizi di pulizia a partire dal 2015

cleaning-servicesPer effetto della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2014) a partire dal 1 gennaio 2015, si modificano – tra l’altro – le regole per la fatturazione dei servizi di pulizia. La Legge di Stabilità ha infatti ampliato la possibilità di utilizzo del reverse charge previste nell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Il meccanismo del “reverse charge” rappresenta una deroga alle regole ordinarie del sistema dell’IVA in quanto l’obbligo di assolvere l’imposta è in capo al cessionario o committente dell’operazione, mentre il cedente emette fattura senza applicazione dell’imposta, indicando sulla stessa che l’operazione è effettuata in base a “reverse charge”. Il soggetto cliente dovrà integrare il documento ricevuto con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotandola sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti. Quindi l’imposta, registrata sia a debito che a credito, nella sostanza è neutra per il cliente. Continua a leggere

Interessi Legali 2015: dall’1% allo 0,5%

tasso-di-interesseDal 01 gennaio 2015 il tasso degli interessi legali – ex articolo 1284 del Codice Civile – si ridurrà dall’1% allo 0,5% per effetto del Decreto dell’ 11/12/2014, pubblicato nella G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014, del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha la facoltà di modificare il tasso di interesse legale, con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno (articolo 2, comma 185, legge 662/1996). Se entro tale data non è fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Ricordiamo che tale riduzione ha, tra l’altro, effetti positivi sulle somme da versare a titolo di ravvedimento operoso. In caso di ravvedimento, infatti, oltre alle somme dovute e alle sanzioni, sono dovuti gli interessi legali. Per effetto di tale riduzione, ovviamente, gli eventuali interessi saranno computati nella misura dell’1% annuo fino al 31 dicembre 2014, e nella nuova misura dello 0,5% a partire da gennaio 2015.

La verifica dei limiti della contabilità semplificata

ReddiTestL’art. 18 del DPR n.600/73 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Tale rappresenta per le aziende di minori dimensioni un notevole risparmio in termini di adempimenti, anche se dall’altro lato non permette sempre di disporre di una struttura contabile in grado di monitorare in modo più immediato la situazione economica e patrimoniale di una impresa.

Ricordiamo infatti che, chi si trova in regime di contabilità semplificata, infatti, può usufruire dell’esonero dalla redazione dei registri contabili obbligatori, fatta eccezione per il registro dei beni ammortizzati e i registri IVA (con acquisti, vendite e corrispettivi) che devono essere integrati con l‘aggiunta di: Continua a leggere

E’ tempo di stampa dei registri obbligatori. Numerazione e assolvimento imposta di bollo

registri contabiliIl prossimo 31 dicembre 2014 i contribuenti che gestiscono la contabilità ordinaria con sistemi “meccanografici” devono effettuare la stampa dei registri contabili. La normativa vigente prevede infatti che i registri contabili di contribuenti che gestiscono la contabilità ordinaria debbano essere stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento. Solo nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri devono essere stampati alla richiesta degli organi verificatori.

A tal fine si ricorda che ai fini civilistici e fiscali (imposte sui redditi e IVA) i registri di cui sopra sono: Continua a leggere

Applati: abrogata la responsabilità solidale negli appalti

Appalti e responsabilitàIl Decreto Semplificazioni fiscali 2014 elimina definitivamente il regime della responsabilità tributaria nei contratti di subappalto, e al regime sanzionatorio gravante sul soggetto committente abrogando i commi da 28 a 28-ter dell’articolo 35 del Dl n. 223/06 introdotti dal D.L. n. 83/12. Questi articoli prevedevano che, in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in merito alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

Tale responsabilità solidale poteva essere evitata soltanto se l’appaltatore avesse provveduto alla verifica che gli obblighi fossero stati effettuati. Avevamo già trattato l’argomento in un precedente articolo a cui si rimanda per approfondimenti – Appalti di opere forniture e servizi: nuove regole in materia di responsabilità. Continua a leggere

IVA: omaggi detraibili se inferiori ad Euro 50

omaggi-dipendentiIl decreto sulle semplificazioni fiscali è intervenuto in materia di disciplina IVA degli omaggi, uniformando ai fini della detrazione il limite già previsto per l’IVA, pari a 25,82 euro, a quello stabilito ai fini delle imposte sui redditi, pari a 50 euro.

Nello specifico, ai fini della detrazione dell’IVA, il limite previsto dall’art. 19-bis1, comma 1, lettera h) – in precedenza pari a 25,82 euro – è stato infatti elevato (come per le imposte sui redditi) ad Euro 50. Per tale ragione,  “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta”. Continua a leggere