Il Decreto Competitività (D.L. 91/2014 convertito dalla L. 116/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.08.2014) ha previsto la definitiva abolizione dell’obbligo per le S.r.l. di nominare un organo di controllo o un revisore unico se tale obbligo scaturiva esclusivamente dai requisiti richiesti in materia di capitale sociale. Per le altre novità in materia di S.p.A. si rimanda ad altro post pubblicato su questo blog – S.p.A.: ridotto il capitale sociale minimo.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo rimane soltanto nei casi previsti dal comma 3, dell’articolo 2477 del c.c., e cioè quando la S.r.l. :
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- per due esercizi consecutivi ha superato almeno due dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis del c.c., che regolamenta il bilancio in forma abbreviata. I limiti riguardano il totale attivo, 4,4 milioni di euro, i ricavi delle vendite 8,8 milioni di euro e massimo 50 dipendenti in media occupati durante l’esercizio.