Pubblichiamo il secondo articolo di questa serie che approfondisce alcuni dei principali aspetti connessi alla redazione del bilancio consolidato.
In un precedente articolo – L’obbligo di redazione del bilancio consolidato – pubblicato su questo blog, abbiamo individuato i casi in cui sussiste l’obbligo di redazione del bilancio consolidato. L’obiettivo di questo articolo, invece, è quello di identificare i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato andando ad approfondire alcuni aspetti pratici al fine di rendere agevole e comprensibile la disciplina vigente.
A tal fine partiamo dal contenuto dell’art. 27 del D. Lgs. 127/91 che identifica due casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato:
- Gruppi di modeste dimensioni;
- Sottogruppi o sub-holding.
Ovviamente l’esonero rappresenta una facoltà concessa alle società che ne presentano i requisiti: quindi nulla vieta, anche in queste ipotesi, di redigere il bilancio consolidato di gruppo.Analizziamo nello specifico i due casi di esonero facendo anche un breve cenno ai Gruppi di modeste dimensioni. Continua a leggere