La contabilizzazione dell’acquisto dei tablet

tabletLa contabilizzazione dei costi relativi all’acquisto di un tablet è uno dei argomenti che genera confusione per alcuni contabili. L’utilizzo di questo strumento di lavoro è ormai diventato indispensabile tanto che rientra insieme al cellulare e al PC, tra i principali benefit previsti per i dipendenti e gli agenti.

Tecnicamente il tablet non è né un computer, né un telefono cellulare: sotto questo profilo possiamo parlare quindi di un prodotto ibrido non solo in termini tecnici, ma anche fiscali.

La prassi prevalente tende a trattare il tablet come un computer e a contabilizzarlo come tale. A tal fine,  riepiloghiamo i principali aspetti connessi alla contabilizzazione e al trattamento fiscale relativo all’acquisto di un tablet:

  • Imposte dirette:
    • Costo di acquisto del Tablet:
      • Se il prezzo di acquisto è superiore ad Euro 516,46: il bene è registrato tra i cespiti ed ammortizzato per quote costanti di ammortamento (coefficiente 20%).
      • Se il prezzo di acquisto è non superiore ad Euro 516,46: è possibile (i) sia dedurre integralmente il costo nell’esercizio di sostenimento o, (ii) dedurlo tramite quote di ammortamento sempre con il coefficiente del 20% .
    • Spese per l’utilizzo del Tablet: per quanto riguarda le spese connesse all’utilizzo del tablet, trattandosi di spese telefoniche, le stesse sono deducibili, ai sensi dell’art. 102, comma 9, TUIR, nella misura dell’80%.
  • IVA:
    • Costo d’acquisto del tablet: l’IVA relativa all’acquisto del tablet è detraibile in base al principio di inerenza, ovvero se e nella misura in cui il dispositivo è utilizzato nell’esercizio dell’impresa/lavoro autonomo.
    • Spese per l’utilizzo del tablet: anche l’IVA relativa alle spese di utilizzo del tablet è detraibile in base al principio di inerenza e, pertanto, è interamente detraibile nel sol caso che l’utilizzo del bene sia riconducibile esclusivamente all’attività d’impresa/lavoro autonomo. Stante tuttavia la difficoltà a dimostrare “l’uso esclusivo” potrebbe essere consigliabile prevedere una detrazione al 50% a titolo di “uso promiscuo”.

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