Distributori automatici e acquisto di cialde/capsule: trattamento fiscale e contabile


Nell’arco degli ultimi anni, i distributori automatici stanno invadendo diversi settori commerciali che un tempo erano riservati ai tradizionali punti vendita. Ai classici distributori di alimenti e bevande si sono affiancati distributori di sigarette, giocattoli, cd, ecc.
I distributori automatici hanno dato vita ad un vero e proprio commercio dove l’elemento caratterizzante è l’assenza di un contatto diretto tra cliente e venditore che usufruisce in maniera del tutto autonoma dell’intervento diretto di chi cede il bene.

Trattamento fiscale e IVA

Con riferimento specifico alla somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici, la voce 38) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 prevede l’applicazione di una aliquota ridotta al 4% alle “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività”.

Due sono dunque le condizioni che devono sussistere:
1. la tipologia di somministrazione (mediante distributore automatico)
2. il luogo di somministrazione (stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività)

In assenza di uno dei due presupposti sopra specificati viene meno la possibilità di assoggettare le operazioni ad aliquota ridotta. Ad esempio, per le somministrazioni effettuate in luoghi diversi da quelli elencati al punto 38 si rende applicabile l’aliquota del 10 per cento, cioè l’aliquota propria delle somministrazioni di alimenti e bevande (cfr punto 121, parte III, tabella A allegata al Dpr 633/72).

Alla luce di quanto detto, si può riassumere, nello schema riportato in basso (vedi tabella 1), che segue il quadro normativo/regolamentare che disciplina la corretta applicazione dell’aliquota Iva relativamente alla vendita di prodotti alimentari, bevande, calde e fredde, e snack, che avviene per il tramite di distributori automatici.

Correlato al discorso dei distributori automatici, è quello relativo all’acquisto di cialde/capsule per il caffè che ormai sta diventando sempre più di moda nelle aziende. In tal senso si  è espressa l’Amministrazione finanziaria con la risoluzione dell’1 agosto 2000, n. 124, con il quale è stato chiarito che le cessioni delle cialde/capsule sono assimilate alle cessioni effettuate mediante i distributori automatici tradizionali, con la conseguente applicazione anche a tali operazioni dell’aliquota Iva ridotta del 4%, purché siano rispettate – anche in questo caso – entrambe le condizioni di cui al punto 38 della tabella precedentemente citata. E’ bene evidenziare inoltre, che

  • Il disposto normativo analizzato sopra non prende in considerazione il caso di somministrazione di bevande mediante macchine automatiche con ricariche a cialda/capsula.
  • che per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%, è necessario che l’acquirente della cialda/capsula sia anche l’effettivo utilizzatore e, cioè, il consumatore finale del prodotto: nel caso in cui, quindi, le cialde/capsule siano oggetto di passaggi intermedi, l’aliquota applicabile alle cessioni intermedie sarà quella propria del prodotto ceduto. Ciò in quanto le cessioni effettuate a soggetti diversi dal consumatore non possono essere giuridicamente qualificate come somministrazioni, considerato che il servizio di somministrazione si realizza solo nel momento in cui il procedimento meccanico dell’apparecchiatura automatica trasforma la cialda/capsula in una bevanda.

Altra casistica è invece quella di distrubutori di cialde/capsule concesse in comodato alle famiglie per uso domestico con l’impegno di acquisto di un quantitativo minimo periodico di cialde/capsule. In questo caso pur trattandosi di operazione di somministrazione in quanto, l’acquirente è allo stesso tempo anche il consumatore finale del prodotto, la cessione non può essere assoggettata ad IVA del 4% per mancanza del “luogo destinato alla collettività” come presupposto enunciato sopra dell’art 38.

Trattamento contabile

Relativamente al trattamento contabile dell’acquisto di cialde/capsule la dottrina prevalente ritiene che il costo possa essere considerato un “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” e quindi classificato nella voce B.6) del conto economico.

Es.   Acquisto di cialde per Euro 1000 più IVA al 4%

Dare Avere
Beni materiali consumabili 1000
IVA 40
Debiti v/fornitori 1040

Nella pratica molte aziende invece rilevano tale costo come mera spesa di rappresentanza

Es.   Acquisto di cialde per Euro 1000 più IVA al 4%

Dare Avere
Spesa di rappresentanza 1000
IVA 40
Debiti v/fornitori 1040

Tabella 1  (si veda aggiornamento normativo in materia IVA contenuto in basso)

TIPOLOGIA DELLA SOMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE LUOGO DELLA SOMMINISTRAZIONE ALIQUOTA IVA NOTE
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI TRADIZIONALI CONSUMATORE FINALE LUOGO DI CUI AL PUNTO 38 4% rispettate entrambe le condizioni di cui al punto 38
LUOGO DIVERSO DA QUELLI INDICATI AL PUNTO 38 10% manca il presupposto del luogo, permane il servizio di somministrazione
MEDIANTE MACCHINE AUTOMATICHE CON RICARICHE A CIALDA/CAPSULA CONSUMATORE FINALE LUOGO DI CUI AL PUNTO 38 4% rispettate entrambe le condizioni di cui al punto 38
LUOGO DIVERSO DA QUELLI INDICATI AL PUNTO 38 10% manca il presupposto del luogo, permane il servizio di somministrazione
SOGGETTO DIVERSO DAL CONSUMATORE FINALE 20% manca il servizio di somministrazione, a prescindere dal luogo

 

Aggiornamento del 29 luglio 2013: 

A partire dal 01 gennaio 2014 la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici sconterà l’aliquota Iva del 10% e non più del 4%. Si tratta di una delle novità previste dal decreto legge n. 63 del 2013, con l’intento di recuperare maggiori risorse finanziarie.

Il legislatore in questo caso ha ritenuto più opportuno assoggettare ad aliquota ridotta quei beni necessari ed indispensabili per la vita delle persone, quali i generi alimentari di prima necessità, considerando gli alimenti e le bevande dei distributori automatici come non strettamente di prima necessità. In definitiva dal 2014, anche gli snack, il caffè, le merendine e le altre bevande acquistate dai distributori automatici avrà un’IVA al 10%.

Il decreto legge 63/2013 interviene sulla tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 che elenca tutti i beni e servizi assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 4%, abrogando il numero 38 ed inserendo, al suo posto, una aggiunta al numero 121 della tabella A, parte III del DPR 633/72 che elenca, invece, tutti i beni e i servizi assoggettati ad Iva al 10%.

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