Tra i vari principi contabili oggetto di “restyling” da parte dell’OIC pubblicati il 5 agosto 2014, di sicuro interesse è il nuovo principio contabile n. 23 che disciplina i lavori in corso su ordinazione e che ha subito variazioni rispetto alla precedente versione rilasciata il 13 luglio 2005.
Tra le principali novità contenute nella nuova versione del principio contabile – applicabile già a partire dai bilanci chiusi il 31 dicembre 2014 – sono di particolare interesse:
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Criteri di valutazione |
1) esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca in modo chiaro le obbligazioni (tra cui il diritto al corrispettivo per l’esecutore); 2) il diritto ad ottenere il corrispettivo matura con ragionevole certezza (come quando il contratto garantisce, all’esecutore dell’opera, il risarcimento dei costi sostenuti più un congruo margine qualora il committente recedesse) progressivamente durante l’esecuzione dei lavori; 3) non vi sono condizioni di incertezza con riferimento a condizioni contrattuali o fattori esterni tali da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle obbligazioni; 4) il risultato può essere attendibilmente misurato. Solo nella circostanza in cui non siano rispettate tali condizioni allora deve essere applicato il criterio della commessa completata. E’ stato chiarito che in presenza di commesse a breve termine è ancora possibile l’applicazione, in alternativa al criterio della percentuale di completamento, del criterio della commessa completata purché non si producano effetti discorsivi.
1) la costruzione del bene sia stata completata ed il bene accettato dal committente; 2) i collaudi siano stati effettuati con esito positivo; se il collaudo viene procrastinato per cause non dipendenti dall’appaltatore, il contratto si può considerare completato, purché vengano rispettate le altre condizioni ai punti 3 e 4 e la richiesta di collaudo sia documentata; 3) eventuali costi da sostenere dopo il completamento siano di entità non significativa e siano comunque stanziati; 4) gli eventuali effetti relativi a situazioni d’incertezza connessi con tali commesse, ancora presenti nonostante la costruzione sia stata completata, possano essere stimati con ragionevolezza e sia possibile effettuare per essi appropriati stanziamenti”. |
| Incentivi |
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| Perdite di commessa |
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| Costi pre-operativi |
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| Costi post chiusura commessa |
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| Commessa in valuta estera |
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| Anticipi e acconti |
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| Capitalizzazione oneri finanziari |
a) in virtù delle clausole contrattuali o altro, gli aspetti finanziari costituiscono un elemento determinante per valutare la redditività della commessa; c) l’appaltatore non riceve anticipi ed acconti di entità tale da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari e dunque la quota finanziata dal committente non è rilevante; d) la percentuale di completamento è stimata attraverso il metodo del costo sostenuto (cost-tocost) o altri metodi in cui la valutazione dei lavori è funzione dei ricavi e costi previsti. Non è consentita la rilevazione degli oneri finanziari quali costi di commessa in caso di applicazione del metodo delle misurazioni fisiche o similari; e) gli interessi sono recuperabili con i ricavi della commessa e ciò sia comprovabile con un preventivo di commessa che ne tenga conto. La scelta di capitalizzare gli oneri finanziari deve sempre essere applicata in modo in modo coerente e costante per gruppi omogenei di commessa. |