Nuovo OIC 15 “Crediti”: sintesi delle principali novità

OICTra i vari principi contabili oggetto di “restyling” da parte dell’OIC pubblicati il 5 agosto 2014, di sicuro interesse è il nuovo principio contabile n. 15 che disciplina i crediti  e che ha subito variazioni rispetto alla precedente versione rilasciata il 13 luglio 2005.

Tra le principali novità contenute nella nuova versione del principio contabile – applicabile già a partire dai bilanci chiusi il 31 dicembre 2014 – sono di particolare interesse:

Cancellazione dei crediti

E’ sicuramente, la parte più innovativa del nuovo OIC è rappresentata dalla sezione concernente la cancellazione dei crediti.

Nella precedente versione del principio, erano consentiti due modelli contabili nel caso di cessione ‘pro-solvendo’:

·        con mantenimento del credito o

·        con cancellazione del credito ed iscrizione del rischio di regresso nei conti d’ordine.

Il nuovo principio prevede, invece, un unico modello contabile stabilendo che prevede la cancellazione del credito nei soli casi di sostanziale trasferimento di tutti i rischi inerenti il credito. Il paragrafo 57 dell’OIC 15 stabilisce infatti, che una società cancelli un credito dal bilancio quando:

  • i diritti contrattuali sui flussi finanziari dal credito si estinguano; oppure
  • la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sia trasferita e contestualmente siano trasferiti nella sostanza tutti i rischi inerenti il credito (OIC 15, par.57).

Come quindi per i principi internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono rappresentate come operazioni di finanziamento.

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi è bene tener conto di tutte le clausole contrattuali quali, per esempio, gli obblighi di riacquisto al verificarsi di ceti eventi, o l’esistenza di commissioni, franchigie, penali dovute al mancato pagamento.

L’applicazione operativa delle nuove disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di cessione dei crediti è, poi, agevolata dal contenuto delle Appendici del Principio, in quanto:

  • l’Appendice C dell’OIC 15 fornisce un elenco (non esaustivo) di casi che comportano la cancellazione dei crediti ((per es., forfaiting, datio in solutum, cessioni pro-soluto che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi) e di ulteriori casi che non comportano la cancellazione dei crediti (per es., mandato all’incasso, pegno di crediti, cessioni pro-solvendo e pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi).
  • l’Appendice D illustra le rilevazioni contabili da registrare in un’operazione di cessione dei crediti (clicca per ingrandire).

Appendice D OIC 15

Classificazione

Il nuovo principio precisa le logiche da seguire per la corretta classificazione di bilancio dei crediti  tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie. In particolare è chiarito che la classificazione non si basa su criteri temporali ma si effettua sulla base della natura del credito (c.d. criterio dell’origine del credito  rispetto all’attività ordinaria). Ne consegue che:

  • Crediti finanziari: si iscrivono tra le immobilizzazioni finanziarie indipendentemente dalla loro scadenza.
  • Crediti commerciali: si iscrivono  nell’attivo circolante  indipendentemente dalla loro scadenza.

Vendita con riserva di proprietà

Il nuovo principio contiene nuove disposizioni in merito alla contabilizzazione delle vendite a rate con riserva della proprietà, specificando che la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengano alla consegna (e non quando si ha passaggio della proprietà, individuato ex art.1523, c.c., nel pagamento dell’ultima rata), per il fatto che il compratore assume i rischi sin dal momento della consegna.

Crediti commerciali a lungo termine

Il nuovo principio chiarisce che per i crediti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi, si rilevano inizialmente al valore nominale e cioè in base all’effettivo diritto di credito che essi rappresentano. La contropartita reddituale dovrà essere rilevata separando il ricavo relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi dagli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.

La differenza quindi tra il vecchio è il nuovo principio OIC è quindi che:

  • Nel vecchio principio l’interesse era determinato confrontando il valore nominale ed il valore attuale del credito.
  • Nel nuovo principio, invece, lo scorporo dai ricavi dell’interesse implicito è prioritariamente effettuato confrontando il valore nominale del credito con il corrispettivo a pronti del bene/servizio ceduto.  Il confronto tra valore nominale e valore attuale del credito nei soli casi in cui non sia possibile  determinare il corrispettivo a pronti del bene.
Crediti finanziari a lungo termine

Il nuovo principio chiarisce che per i crediti finanziari con scadenza superire ai 12 mesi dal momento di rilevazione iniziale non è richiesto lo scorporo degli interessi impliciti. In nota integrativa si dovrà eventualmente descrivere situazioni di presenza di crediti finanziari a lungo termine di natura infruttifera o a tassi irragionevolmente bassi.

 Il paragrafo 30 dell’OIC 15 conferma infatti che: “crediti finanziari a media/lunga scadenza concessi a debitori senza la corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi sono rilevati al loro valore nominale. Tali crediti, non derivando da operazioni di scambio di beni e servizi, non richiedono al momento della rilevazione iniziale la scissione tra il valore del  bene/servizio e la componente finanziaria

 Al paragrafo 31 dell’OIC 15, invece si precisa che “… ove rilevante, la componente finanziaria, determinata come differenza tra il valore nominale del credito e il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal credito, è indicata nella nota integrativa.”

Fondo Svalutazione Crediti

Nel nuovo principio sono stati chiariti alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetti di classi omogenee) nonché alcuni concetti specifici della svalutazione dei crediti (crediti assistiti da garanzie o assicurati).

 In particolare il nuovo OIC 15 precisa che nella procedura di valutazione collettiva dei crediti è ammesso un processo di valutazione forfettario, al posto di quello analitico, semplificando la previgente disciplina.Tale processo si realizza per mezzo del raggruppamento di crediti di importo non significativo in classi omogenee con profili similari di rischio (per es., settore economico dei debitori, area geografica, presenza di garanzie).

Per quel che concerne, invece i crediti assistiti da garanzie come pegno, ipoteca, fidejussione si deve tenere conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie.  Per la valutazione invece di crediti assicurati  bisogna invece tener conto della quota non coperta da garanzia assicurativa.

Crediti indicizzati

Alcune clausole contrattuali possono prevedere l’indicizzazione dei crediti secondo parametri di riferimento quali, ad esempio, gli indici di prezzo o le valute straniere. In questi casi, alla chiusura dell’esercizio, il valore del credito è adeguato in funzione della variazione del parametro di indicizzazione. Tenuto conto che i parametri previsti per l’indicizzazione sono generalmente dati oggettivi, le variazioni relative (positive e negative) sono rilevate nel conto economico tra i proventi/oneri finanziari, rispettivamente alle voci C16d) o C17.

Nel paragrafo 79 dell’OIC  19 “Debiti” si afferma però che “Se il parametro utilizzato è invece volatile o aleatorio (ad esempio l’indice di borsa), non si rilevano al conto economico le variazione positive mentre, per il principio della prudenza, le variazioni negative sono rilevate in un apposito fondo rischi.”

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