L’art. 18 del DPR n.600/73 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
Tale rappresenta per le aziende di minori dimensioni un notevole risparmio in termini di adempimenti, anche se dall’altro lato non permette sempre di disporre di una struttura contabile in grado di monitorare in modo più immediato la situazione economica e patrimoniale di una impresa.
Ricordiamo infatti che, chi si trova in regime di contabilità semplificata, infatti, può usufruire dell’esonero dalla redazione dei registri contabili obbligatori, fatta eccezione per il registro dei beni ammortizzati e i registri IVA (con acquisti, vendite e corrispettivi) che devono essere integrati con l‘aggiunta di: Continua a leggere
