Dal 01 gennaio 2015 il tasso degli interessi legali – ex articolo 1284 del Codice Civile – si ridurrà dall’1% allo 0,5% per effetto del Decreto dell’ 11/12/2014, pubblicato nella G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014, del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha la facoltà di modificare il tasso di interesse legale, con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno (articolo 2, comma 185, legge 662/1996). Se entro tale data non è fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Ricordiamo che tale riduzione ha, tra l’altro, effetti positivi sulle somme da versare a titolo di ravvedimento operoso. In caso di ravvedimento, infatti, oltre alle somme dovute e alle sanzioni, sono dovuti gli interessi legali. Per effetto di tale riduzione, ovviamente, gli eventuali interessi saranno computati nella misura dell’1% annuo fino al 31 dicembre 2014, e nella nuova misura dello 0,5% a partire da gennaio 2015.