Applati: abrogata la responsabilità solidale negli appalti

Appalti e responsabilitàIl Decreto Semplificazioni fiscali 2014 elimina definitivamente il regime della responsabilità tributaria nei contratti di subappalto, e al regime sanzionatorio gravante sul soggetto committente abrogando i commi da 28 a 28-ter dell’articolo 35 del Dl n. 223/06 introdotti dal D.L. n. 83/12. Questi articoli prevedevano che, in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in merito alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

Tale responsabilità solidale poteva essere evitata soltanto se l’appaltatore avesse provveduto alla verifica che gli obblighi fossero stati effettuati. Avevamo già trattato l’argomento in un precedente articolo a cui si rimanda per approfondimenti – Appalti di opere forniture e servizi: nuove regole in materia di responsabilità.

1. NORMATIVA PREVIGENTE E INTERVENTO NORMATIVO DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il decreto del fare (D.L. n. 69/2013, art. 50) aveva alleggerito la normativa eliminando con riferimento all’IVA, la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto.

Il Decreto Semplificazioni va invece ad eliminare definitivamente anche le analoghe previsioni di responsabilità solidale sulle ritenute di lavoro dipendente a cui sono obbligati appaltatore e subappaltatore Ne consegue che l’appaltatore che versa il corrispettivo dovuto al subappaltatore senza aver acquisito prima la documentazione attestante il regolare versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per le prestazioni effettuate nell’ambito del subappalto, non risponde più, in via solidale con costui (nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto), delle somme vantate dall’erario. Inoltre, il committente che paga l’appaltatore senza acquisire la prova della regolarità nei versamenti di ritenute da parte di quest’ultimo e di tutti i subappaltatori, non è più soggetto, in caso di violazioni, alla sanzione pecuniaria compresa tra 5.000 e 200.000 euro.

2. RETROATTIVITÀ

L’abolizione della solidarietà fiscale prevista dal Decreto Semplificazioni non avrà effetti retroattivi quindi, con riferimento ai periodi pregressi la solidarietà a carico dell’appaltatore e dei subappaltatori e alle sanzioni a carico del committente:

  • fino al 20 giugno 2013 la responsabilità solidale opera sia per le ritenute fiscali che per l’IVA;
  • dal 21 giugno 2013 e fino all’entrata in vigore del decreto legislativo appena approvato, solo per le ritenute fiscali.

In ogni caso perché la misura diventi effettiva bisognerà attendere la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore del provvedimento.

3. LAVORO NERO

Da evidenziare che quella che viene meno è la solidarietà fiscale relativamente alle ritenute fiscali, ma non la responsabilità come sostituto d’imposta del committente in caso di emersione di lavoro nero, prevista dalla legge 276/2003.

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One thought on “Applati: abrogata la responsabilità solidale negli appalti

  1. Buongiorno.
    Per quando è prevista la pubblicazione in G.U. del decreto che abroga la resp. solidale negli appalti (ritenute)?
    Quando verrà pubblicata, si intenderà automaticamente abrogato anche l’obbligo di invio mensile della dichiarazione sostitutiva di certificazione sulle ritenute?
    Grazie.

    Fabrizio

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