Riduzione Canone di Locazione: esenzione da imposta di registro e di bollo

Riduzione canone di locazioneAvevamo già trattato in un precedente articolo, l’assenza di un obbligo di registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione. Si rimanda a tale articolo, per approfondimenti – Riduzione Canone di Locazione: nessun obbligo di registrazione.

Nel frattempo, l’articolo 19 del D.L. n.133/14 (“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) ha esentato dall’assoggettamento a imposta di registro e a imposta di bollo le registrazioni degli accordi con i quali locatore e locatario dispongono la riduzione dei canoni di un contratto di locazione immobiliare in essere.

Ricordiamo a tal proposito che la registrazione dell’accordo di riduzione del canone non costituisce un obbligo, ma è opportuna in quanto rende conoscibile all’Agenzia delle Entrate la corretta base imponibile su cui applicare le imposte dirette e la imposta di registro dovuta sul contratto di locazione per le annualità successive. La cosa è stata già chiarita da tempo con la Risoluzione n. 60/E emessa dall’Agenzia delle Entrate il 28 giugno 2010, a seguito di un interpello presentato da un contribuente. Con tale risoluzione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’accordo tra il locatore ed il conduttore per ridurre il canone di locazione pattuito non incorre nell’obbligo di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria. Sono infatti solo le cessioni, le proroghe e le risoluzioni che, ai sensi dell’art. 17 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito T.U.R.), vanno registrate in termine fisso, anche se stipulate verbalmente, con il versamento dell’imposta (Euro 67,00) da versare entro 30 giorni. L’art. 19 del T.U.R. richiede inoltre di denunciare solo quegli eventi “che danno luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta“, perciò per esempio il caso di aumento del canone.

Ricordiamo anche che l’accordo di riduzione determina una diminuzione della base imponibile per il Locatore ed una diminuzione dei costi per il Conduttore e diventa perciò un interesse di entrambe le parti dare validità scritta, anche se non necessaria. Inoltre, per dare certezza della data verso i terzi, è sempre buona norma effettuare la registrazione di un accordo di riduzione canone, in modo da porsi al riparo da eventuali possibili contestazioni. In questo caso l’Agenzia ha ritenuto che l’accordo di riduzione del canone non dia luogo ad un’ipotesi contrattuale autonoma (cioè non si tratti di un nuovo contratto), in quanto si riferisce ad un contratto di locazione in essere già registrato.

La ratio dell’art 19 del D.L n 133/2014 è quindi in definitiva quella di incentivare la registrazione degli accordi di riduzione dei canoni di locazione al fine di rendere conoscibile all’Amministrazione Finanziaria la riduzione della base imponibile dell’imposta di registro e delle imposte sui redditi dovute sul contratto di locazione.

Sono, infatti, previste:

  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo (apposizione della marca da bollo da € 16,00 su ogni copia, per ogni 4 facciate scritte e, in ogni caso, ogni 100 righe);
  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro (che avveniva mediante la presentazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate di un modello F23 con la ricevuta di versamento di € 67,00).

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