Dal 1° gennaio 2013 è in vigore il D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 che ha modificato in modo rilevante la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs 231/2002: la vecchia norma, infatti, lasciava totale libertà contrattuale in materia di pattuizione dei termini di pagamento e di conseguenze del ritardo nel pagamento stesso.
La disciplina riguarda tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo tra imprese ovvero tra queste e le pubbliche amministrazioni. Nella nozione di impresa rientrano anche i professionisti e cioè i soggetti che esercitano un’attività professionale indipendente. Restano inoltre esclusi solamente i debiti oggetto di procedure concorsuali nonché i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno. Le nuove regole si applicano alle transazioni commerciali – fornitura di merci e prestazione di servizi dietro pagamento di corrispettivo – tra privati e tra questi e la pubblica amministrazione concluse a partire dal 1° gennaio 2013.
Vediamo sinteticamente i principali aspetti.
CONTRATTI TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESE
- Il termine di pagamento è, di regola, di 30 giorni.
- Le parti possono stabile – ma in modo espresso – un diverso termine di pagamento se giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione: il termine non può comunque mai superare i 60 giorni.
- Per gli enti che forniscono assistenza sanitaria (ASL, aziende ospedaliere e Policlinici) il termine ordinario di 30 giorni è automaticamente elevato a 60 giorni.
- In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi legali che decorrono su base giornaliera senza che sia necessaria la costituzione in mora.
- Eventuali procedure volte ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto non possono avere una durata superiore a 30 giorni dalla data di consegna della merce o di prestazione del servizio, salvo che sia diversamente concordato per iscritto dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché questo non sia gravemente iniquo per il creditore.
CONTRATTI TRA IMPRESE
- Il termine di pagamento è di 30 giorni, se le parti non prevedono espressamente un diverso termine nel contratto. Il creditore matura il diritto agli interessi dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito nel contratto. Se la data di scadenza o di pagamento non risultano invece da un contratto scritto, gli interessi di mora decorrono comunque, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento individuato in 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Nel caso in cui non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi.
- Le parti possono concordare un termine superiore a 60 giorni, solo a condizione che tale termine sia pattuito espressamente e provato per iscritto e non sia gravemente iniquo per il creditore.
- In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il tasso degli interessi di mora può essere liberamente concordato tra le imprese purché non risulti gravemente iniquo per il creditore. Si evidenzia che il decreto prevede che una clausola che escluda l’applicazione degli interessi di mora è considerata iniqua e, di conseguenza, nulla. Anche in questo caso gli interessi decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora.
E’ importante non fare confusione e tenere distinto il concetto di “interessi moratori“, concordati liberamente tra le parti, e gli interessi legali di mora, applicabili direttamente anche se non pattuiti nel contratto. Gli interessi legali di mora si calcoleranno prevedendo una maggiorazione di 8 punti percentuali sul tasso fissato dalla Banca centrale europea. Quindi ricapitolando, l’addebito degli interessi di mora è automatico e calcolato:
- in assenza di specifica pattuizione –> al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali;
- in presenza di specifica pattuizione –> al tasso concordato, che può essere maggiore o inferiore al precedente
Articolo interessante in Spagna tale normativa è in vigore dal 2011 includendo anche l’ obbligazione di menzionare in nota integrativa i pagamenti che la società ha effettuato superando il limite legale