Dal 1° dicembre 2012 entrerà in vigore il nuovo regime opzionale dell’Iva per cassa applicabile alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012 di imprese, artigiani e professionisti che fatturano meno di 2 milioni di euro nei confronti di soggetti passivi IVA.
L’argomento è stato già approfondito sotto il profilo legale/fiscale in un altro post pubblicato su questo blog a cui si rimanda – Iva per cassa: nuovo regime dal 1°dicembre 2012 -.
Lo scopo del presente post è invece quello di approfondire la contabilizzazione delle fatture da parte di quelle imprese, artigiani e professionisti che hanno optato per tale regime.
A tal fine si ricorda che per i soggetti che esercitano l’opzione per l’Iva per cassa, il pagamento dell’imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti IVA è differito al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi, ma comunque non oltre un anno dalla data della cessione o della prestazione. Unica eccezione è il caso in cui il cliente, prima che sia trascorso il termine di cui sopra, sia assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Analogamente, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, o comunque decorso 1 anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento. Se viene effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al soggetto optante nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
I cessionari o i committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l’IVA per cassa possono, invece, detrarre l’imposta relativa a beni e/o servizi acquistati già al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato, sempre che non abbiano esercitato anch’essi l’opzione per l’Iva per cassa.
CONTABILIZZAZIONE E VERSAMENTO IVA
L’impresa che ha optato per il regime dell’Iva per cassa, dovrà registrare le fatture emesse nel mese relativo all’emissione indipendentemente dall’incasso.
Poiché l’IVA dovrà essere essere versata all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo all’incasso (ovvero del secondo mese successivo all’incasso nel caso di contribuenti trimestrali), la registrazione contabile dell’IVA dovrà avvenire in un “conto in sospensione” in attesa dell’incasso.
Esempio
La società X ha optato per il regime di IVA per cassa. In data 1 gennaio 2013 ha emesso una fattura per Euro 1.000+IVA. La fattura è incassata in data 20 gennaio 2013. Contabilmente:
| Data | Conto | Dare | Avere | |
| Emissione
Fattura |
01.01.2013 | Crediti v/clienti | 1.210 | |
| 01.01.2013 | Iva in sospensione |
210 |
||
| 01.01.2013 | Merci c/vendite |
1.000 |
| Data | Conto | Dare | Avere | |
|
Incasso Fattura |
20.01.2013 | Banca X c/c | 1.210 | |
| 20.01.2013 | Iva in sospensione |
210 |
||
| 20.01.2013 | Crediti v/clienti |
1.210 |
||
| 20.01.2013 | Iva c/vendite |
210 |
In caso di incasso o pagamento parziale, l’IVA diventerà esigibile o detraibile in misura proporzione alla somma incassata o pagata.
In ogni caso, sia per le operazioni attive che per quelle passive, l’IVA diventerà esigibile e, quindi, dovrà essere inserita nella liquidazione periodica, dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è ancora stato incassato o pagato.