Il principio contabile internazionale IAS 20 disciplina le modalità di contabilizzazione dei contributi pubblici, della relativa informativa di bilancio, e dell’informativa riguardante gli altri tipi di assistenza pubblica.
I contributi pubblici rappresentano una forma di assistenza intrapresa da enti pubblici per fornire a un’impresa, o a una categoria di imprese che soddisfano certi requisiti, uno specifico beneficio economico. Tali contributi si manifestano sotto forma di trasferimenti di risorse a un’impresa a condizione che questa abbia rispettato, o si impegni a rispettare, certe condizioni relative alle sue attività operative.
Nella pratica i contributi pubblici possono presentarsi come: trasferimenti di disponibilità liquide all’impresa; trasferimenti di attività non monetarie; all’impresa; riduzione di passività fiscali; remissione di prestiti da parte del Governo. Spesso si tratta di strumenti utilizzati dallo Stato per incentivare alcuni settori dell’economia: per esempio l’erogazione di un contributo può essere strettamente legata all’acquisto o alla costruzione di un bene strumentale per l’attività di una impresa operante in un determinato settore, o per esempio alla realizzazione del programma di investimenti, ecc.
PRESUPPOSTO ISCRIZIONE
I contributi pubblici devono essere rilevati in bilancio (IAS 20, 7) se e solo se esiste una «ragionevole certezza» che:
- l’impresa rispetterà le condizioni previste e
- i contributi saranno ricevuti.
METODO DI CONTABILIZZAZIONE
Nella pratica esistono due metodi di contabilizzazione dei contributi pubblici
- Metodo Reddituale: i contributi sono imputati fra i proventi del conto economico, secondo un criterio sistematico e razionale, negli esercizi necessari a correlarli ai costi ad essi riferibili.
- Metodo Patrimoniale: i contributi sono accreditati direttamente a patrimonio netto.
Per lo IAS 20, è applicabile esclusivamente il Metodo Reddituale.
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI PUBBLICI
Lo IAS 20 prevede differenti tipologie di contributi pubblici:
- i contributi pubblici in conto capitale: si intendono «i contributi pubblici per il cui ottenimento è condizione essenziale che l’impresa acquisti, costruisca o comunque acquisisca attività immobilizzate» La concessione del contributo è pertanto legata alla realizzazione o all’acquisto (o ad altre forme di acquisizione) di attività materiali e immateriali, la cui utilità si protrae nel tempo, ovvero di beni strumentali per l’impresa.
- i contributi in conto esercizio: si intendono «i contributi pubblici diversi da quelli in conto capitale». La definizione fornita dal principio contabile internazionale è dunque residuale rispetto alla categoria dei contributi in conto capitale. Nella pratica, i contributi in conto esercizio si riferiscono a quei contributi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici finalizzati ad integrare i ricavi o destinatialla copertura di determinati costi di gestione.
- i contributi non monetari: si intendono tutti quei contributi all’impresa effetuati attraverso strumenti non monetari quali ad esempio, terreni o altre attività materiali e/o immateriali che possono essere concesse affinchè l’impresa ne faccia uso.
ISCRIZIONE IN BILANCIO
- Contributi pubblici in conto capitale: devono essere iscritti in bilancio secondo il «metodo reddituale» ovvero attraverso la loro sistematica imputazione a conto economico dei contributi. In tal senso lo IAS 20 ammette due metodi di presentazione, ritenuti entrambi validi:
1) il metodo del ricavo differito: prevede l’iscrizione del contributo «come ricavo differito che deve essere imputato come provento con un criterio sistematico e razionale durante la vita utile del bene». L’applicazione di tale metodo determina dunque il rinvio agli esercizi futuri dell’importo di contributo non di competenza dell’esercizio (ricavi differiti) mediante l’iscrizione di risconti passivi. L’importo dei risconti passivi verrà progressivamente ridotto, fino ad azzerarsi, mediante imputazione al conto economico della quota di contributo di competenza.
2) il metodo della rappresentazione netta: prevede l’iscrizione in bilancio del bene al netto del contributo erogato per la sua acquisizione. In questo modo, il contributo non è rilevato direttamente come un provento nel conto economico, ma incide indirettamente sul conto economico attraverso la riduzione della quota d’ammortamento del bene.
- Contributi in conto esercizio: possono essere presentati in bilancio secondo due metodi:
a) iscrizione del contributo tra i proventi del conto economico, come voce distinta o all’interno di una voce generica «altri proventi»; questo metodo facilita il confronto con gli altri costi non legati al contributo stesso.
b) deduzione del contributo dal costo correlato.
- Contributi non monetari: la presentazione in bilancio di tali contributi pubblici avviene secondo le stesse modalità previste per i contributi in conto capitale, ma il principio contabile internazionale prevede due criteri di valutazione per la rilevazione iniziale:
a) la rilevazione sia del contributo che dell’attività al fair value (valore equo) dell’attività non monetaria;
b) la rilevazione sia del contributo che dell’attività non monetaria ad un valore nominale .
Quest modalità alternativa di contabilizzazione dei contributi non monetari è espressamente prevista dallo IAS 38 «Attività immateriali» in cui si parla di attività immateriali acquisite gratuitamente o tramite un contributo pubblico non monetario per un corrispettivo nominale (IAS 38, par. 44). Ciò accade per esempio quando ente pubblico trasferisce o assegna all’impresa attività immateriali quali, ad esempio, diritti aeroportuali, licenze per l’attivazione di stazioni radio o televisive, licenze di importazione, ecc. Secondo quanto previsto dallo IAS 38, l’impresa può scegliere, in applicazione dello IAS 20, di rilevare inizialmente l’attività immateriale e il contributo o al fair value (valore equo) o ad un valore nominale. Non è chiaro, tuttavia, cosa intenda lo IAS 38 per valore nominale; è ipotizzabile, tuttavia, che esso sia identificabile o con il costo storico d’acquisto o con il valore formalmente inserito nella delibera di assegnazione dell’ente concedente
RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI
Qualora un’impresa non rispetti le condizioni legate all’erogazione del contributo pubblico, essa è tenuta alla restituzione dello stesso. Un contributo pubblico restituibile (o rimborsabile) «deve essere contabilizzato come una rettifica a una stima contabile». secondo quanto disciplinato dallo IAS 8, Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
In particolare, in caso di restituzione di contributi pubblici in conto capitale, lo IAS 20 prevede che:
- se il contributo in conto capitale è stato contabilizzato secondo il metodo del ricavo differito, la restituzione deve essere rilevata riducendo il saldo dei ricavi differiti (risconti passivi) per un importo pari al contributo da restituire.
- se il contributo è stato contabilizzato secondo il metodo della rappresentazione netta, la restituzione deve essere rilevata aumentando il valore contabile del bene per l’importo del contributo da restituire e imputando al conto economico le quote d’ammortamento aggiuntive che, qualora il contributo non fosse stato ottenuto, sarebbero state rilevate al conto economico fino a quel momento.
In caso di restituzione, invece, di contributi pubblici in conto esercizio, lo IAS 20 prevede che:
- l’ammontare del contributo da restituire deve essere, in primo luogo, compensato con l’eventuale ricavo differito non ancora ammortizzato;
- la parte del contributo da restituire che residua dopo la compensazione di cui sopra o l’intero ammontare del contributo da restituire nel caso in cui non vi siano ricavi differiti, deve essere imputata immediatamente come costo del conto economico.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
L’ottenimento di un qualsiasi tipo di assistenza pubblica da parte di un’impresa comporta la necessità per la stessa impresa di fornire in bilancio tutte quelle informazioni che consentano di apprezzare autonomamente l’influenza del fenomeno, in qualunque forma esso si sia manifestato. In tal senso lo IAS 20 precisa che devono essere indicati i seguenti aspetti:
- il principio contabile adottato per i contributi pubblici, inclusi i metodi di presentazione utilizzati nel bilancio;
- la natura e l’ammontare dei contributi pubblici rilevati nel bilancio e l’indicazione delle altre forme di assistenza pubblica delle quali l’impresa ha beneficiato direttamente; e
- le condizioni.