I soggetti ammessi ad effettuare le liquidazioni Iva trimestrali nel 2013 sono coloro che nell’esercizio solare precedente (2012) hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
- Euro 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli artisti e professionisti;
- Euro 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- Euro 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate, per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività con unica contabilità e senza annotazione separata dei corrispettivi. Qualora invece, vengano esercitate più attività con unica contabilità ma separata annotazione dei
ricavi per poter effettuare le liquidazioni Iva trimestrali non si devono superare € 400.000 per le prestazioni di servizi ed € 700.000 per tutte le attività complessivamente considerate (comprese quelle di servizi). Continua a leggere