Sentenze della Corte di Cassazione e Ricerche Tributarie (prassi, circolari, risoluzioni): libero accesso per tutti

banche datiDa qualche giorno è possibile accedere liberamente e gratuitamente al sistema messo a disposizione dalla Corte di Cassazione, per ricercare e consultare le sentenze e tutti gli altri provvedimenti pubblicati dalla stessa Suprema Corte.

L’accesso è possibile attraverso questo indirizzo: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Si tratta di una notevole agevolazione per tutti gli operatori del settore e liberi cittadini. La Suprema Corte fa sapere che “l’apertura degli archivi delle sentenze civili e penali della Cassazione alla libera consultazione da parte del cittadino è coerente con l’obiettivo di rendere più trasparente e fruibile il servizio di giustizia, perseguito nella realizzazione del nuovo sito”.  Il sistema è ancora in fase sperimentale ma così intuitivo che non richiede specifiche competenze giuridiche per la consultazione.

A questo, si aggiunge anche l’iniziativa dell’amministrazione finanziaria che ha messo a disposizione per la libera consultazione l’intera banca dati del Ministero delle Finanze, con tutta la documentazione relativa alla materia economica, finanziaria e tributaria in precedenza riservata solo agli operatori dell’amministrazione. E’ quindi possibile consultare e avere libero accesso a tutte le leggi, la giurisprudenza delle aule di tribunale, i documenti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’Agenzia del Demanio e della Direzione Giustizia Tributaria incluse anche tutti i documenti di prassi con le circolari e le risoluzioni e i comunicati stampa.

 La banca dati è raggiungibile a questo indirizzo: http://def.finanze.it/

Locazione non abitativa: se non prevista la rivalutazione ISTAT non spetta

tasso-di-interesseLa Cassazione, in una recente sentenza – Cass. sent. n. 11675/14 del 26.05.2014 –  ha precisato  che per

  • Locazioni uso abitativo: l’aumento in base all’indice ISTAT è dovuto per legge, in modo automatico e anche in assenza di previsione nel contratto, solo per il caso delle locazioni ad uso abitativo, ma deve essere richiesto dal locatore: pertanto, se tale richiesta non è mai stata fatta, esso non spetta.
  • Locazione non abitativa: l’aumento non può essere richiesto se non previsto nel contratto (a differenza, invece, di quanto accade con la locazione a uso abitativo). E’ bene quindi ricordarsi sempre di inserire, tra le clausole, l’obbligo di aggiornare il canone in base all’aumento ISTAT.

Le parti sono libere di determinare l’aggiornamento Istat o meno, ma se non lo fanno non esiste modo di tornare indietro se non sottoscrivendo un nuovo contratto.

Ricordiamo infine che è sempre necessaria la richiesta di aggiornamento inoltrata da parte del locatore per far sorgere il diritto all’aumento. In altre parole, il locatore può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta. Se in passato non ha avanzato tale richiesta, si perde il diritto al pagamento degli arretrati. Questo è applicabile in egual modo sia per le locazioni ad uso abitativo che a quello non abitativo.