Tra i vari principi contabili oggetto di “restyling” da parte dell’OIC pubblicati il 5 agosto 2014, di sicuro interesse è il nuovo principio contabile n. 13 che disciplina le rimanenze e che ha subito variazioni rispetto alla precedente versione rilasciata il 13 luglio 2005.
Tra le principali novità contenute nella nuova versione del principio contabile – applicabile già a partire dai bilanci chiusi il 31 dicembre 2014 – sono di particolare interesse:
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Capitalizzazione degli oneri finanziari
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- Il nuovo principio ha riformulato la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari con l’obiettivo di renderla di più agevole comprensione e applicazione. In analogia a quanto previsto per il principio OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”, è stata infatti riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata è significativa.
- La capitalizzazione degli interessi è dunque ammessa solo se il periodo di produzione è “significativo”, da intendersi nel senso di “non breve”. Inoltre, tale capitalizzazione non può portare a un valore del bene superiore al suo valore di realizzazione, e nel caso in cui si opti per la stessa, tale metodologia deve essere “applicata in modo costante nel tempo” (OIC 13, paragrafo 41).
- Relativamente alla rappresentazione in bilancio degli oneri finanziari capitalizzati per effetto del rimando che il paragrafo 41 del Principio contabile OIC 13 fa ai criteri di capitalizzazione degli oneri finanziari previsti dal Principio contabile OIC 16 (paragrafi da 33 a 36), gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari che sono oggetto di capitalizzazione devono comunque essere imputati alla voce C.17) del conto economico, Interessi e altri oneri finanziari, e la loro capitalizzazione avverrà mediante la loro considerazione nella valorizzazione delle rimanenze finali, andando quindi ad influire sulla “variazione delle rimanenze” rappresentata nel conto economico.
- Solo per completezza e chiarezza espositiva ricordiamo che sotto il profilo civilistico, ai sensi dell’art 2426 c. 1, n. 10 del Codice Civile per la valutazione dei beni fungibili possono essere utilizzati i seguenti criteri: LIFO, FIFO, Costo medio ponderato. Sotto il profilo fiscale, viene riconosciuta piena valenza fiscale ai criteri di valutazione civilistici nel senso che, nel caso in cui le rimanenze sono iscritte in base ad uno dei criteri previsti del codice civile di cui sopra, il valore attribuito assume anche rilevanza fiscale. Nel caso invece, in cui l’impresa valuti le rimanenze con metodi diversi da quelli previsti dal codice civile, il valore delle rimanenze non può essere assunto per un valore inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando il LIFO a scatti annuali. In questo caso, il reddito dell’esercizio deve essere rettificato nella dichiarazione annuale mediante una variazione in aumento del reddito complessivo.
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Metodo del “Prezzo al Dettaglio”
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Il nuovo principio fornisce una nuova esposizione del metodo del “prezzo al dettaglio” e riporta un esempio all’appendice C, che riportiamo integralmente (clicca per ingrandire). |
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Contributi in conto esercizio
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- Il nuovo principio ha chiarito il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi all’acquisto di rimanenze. Viene precisato che, ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio ricevuti sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali. In questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti.
- Vengono fornite indicazioni sulla classificazione di tali contributi nelle voci di conto economico:
- Contributi in conto esercizio: voce A.5) Altri ricavi e proventi;
- Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: voce B.6), al lordo dei contributi ricevuti per tali acquisti;
- Variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti: voci B11 “variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci” o A2 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”, al netto dei contributi ricevuti.
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