Nuovo OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”: sintesi delle principali novità

OICTra i vari principi contabili oggetto di “restyling” da parte dell’OIC pubblicati il 5 agosto 2014, di sicuro interesse è il nuovo principio contabile n. 16 che disciplina le immobilizzazioni materiali e che ha subito variazioni rispetto alla precedente versione rilasciato nel lontano 16 settembre 2005.

Tra le principali novità contenute nella nuova versione del principio contabile – applicabile già a partire dai bilanci chiusi il 31 dicembre 2014 – sono di particolare interesse:

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
  • Ammortamento anche per i beni non utilizzati: è stata eliminata la previsione secondo cui l’ammortamento andava sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo: anche in fase di non utilizzo, infatti, il bene è oggetto ad obsolescenza tecnica ed economica tale per cui è ragionevole un processo di ammortamento.
  • Component approach”: è stato precisato che l’ammortamento nel caso di immobilizzazione materiale che comprenda componenti aventi vite utili di diversa durata rispetto al cespite principale DEVE essere calcolato separatamente. La nota integrativa deve illustrare il metodo e i coefficienti utilizzati per le diverse componenti del bene principale, oggetto di ammortamento separato.
  • Preferenza ammortamento a quote costanti: viene confermato che il metodo di ammortamento preferito è quello a quote costanti. Il metodo a quote decrescenti è consentito quando esprime più correttamente la correlazione tra ammortamento del costo del bene e relativi benefici attesi. Non è invece ammesso l’utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Non è altresì ammesso l’utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai risultati d’esercizio della società o di un suo ramo o divisione.
  • Interruzione ammortamento: è specificato che l’ammortamento deve essere interrotto quando il valore residuo sia almeno pari al valore del cespite.
Capitalizzazione degli oneri finanziari
  • Possibilità di capitalizzare anche gli oneri finanziari generici: è ora riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se significativo.

Scorporo del valore dei terreni/fabbricati

  • Possibilità di scorporo valore del terreno/fabbricato: è stata eliminata la previsione contenuta nell’attuale principio che permette di non scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono quando il valore del terreno tenda a coincidere con il  valore del  fondo di  ripristino/bonifica del sito: si ritiene, infatti, che la rilevazione distinta del terreno e del relativo fondo di accantonamento fornisca una migliore rappresentazione al lettore del bilancio.

Immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito

 

  • Iscrizione a bilancio delle immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito: è stato chiarito che tali immobilizzazioni vanno iscritte al presumibile valore di mercato al lordo dei costi accessori.

Svalutazioni di Immobilizzazioni rivalutate

 

  • Svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate a conto economico: è precisato che le svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate transitano per il conto economico salvo eventuale diversa previsione di legge.
Contributi in c/impianto
  • Iscrizione a bilancio di contributi in c/impianto solo in caso di certezza definitiva: è stato previsto che tali contributi siano rilevati nel momento in cui vi sia una ragionevole certezza che le considerazioni previste siano soddisfatte e che tali contributi siano erogati; in altre parole i contributi vanno iscritti in bilancio solo se si ha la certezza che siano acquisiti in via definitiva.

Beni destinati alla vendita

  • Corretta individuazione e iscrizione dei beni destinati alla vendita: Il principio pubblicato non ha recepito dalla bozza la proposta di eliminare l’obbligo di riclassificare tra le attività correnti le immobilizzazioni  destinate alla vendita. Tale riclassifica è effettuata se sussistono i seguenti requisiti:

o   le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l’alienazione;

o   la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;

o   l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.

Tali beni vanno inoltre valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato da intendersi quale valore netto di realizzazione, ossia il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione.

Svalutazione per perdite di valore

  • Specifico principio per la svalutazione per perdite di valore: il riferimento alla svalutazione per perdite durevoli di valore è stato eliminato dal principio contabile OIC 16 (per la parte relativa alle immobilizzazioni materiali) e dal principio contabile OIC 24 (per le immobilizzazioni immateriali) in quanto è stato redatto un nuovo e specifico principio contabile, l’OIC 9 denominato “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

 

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