I casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato

Bilancio Consolidato iconPubblichiamo il secondo articolo di questa serie che approfondisce alcuni dei principali aspetti connessi alla redazione del bilancio consolidato.

In un precedente articolo – L’obbligo di redazione del bilancio consolidato – pubblicato su questo blog, abbiamo individuato i casi in cui sussiste l’obbligo di redazione del bilancio consolidato. L’obiettivo di questo articolo, invece, è quello di identificare i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato andando ad approfondire alcuni aspetti pratici al fine di rendere agevole e comprensibile la disciplina vigente.

A tal fine partiamo dal contenuto dell’art. 27 del D. Lgs. 127/91 che identifica due casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato:

  •  Gruppi di modeste dimensioni;
  • Sottogruppi o sub-holding.

 Ovviamente l’esonero rappresenta una facoltà concessa alle società che ne presentano i requisiti: quindi nulla vieta, anche in queste ipotesi, di redigere il bilancio consolidato di gruppo.Analizziamo nello specifico i due casi di esonero facendo anche un breve cenno ai Gruppi di modeste dimensioni.

1. GRUPPI DI MODESTE DIMENSIONI

Non hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi2 dei seguenti limiti:

  • Attivo netto degli Stati Patrimoniali – Euro 17.500.000;
  • Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni – Euro 35.000.000;
  • Dipendenti medi occupati nell’esercizio – 250.

 Analizziamo le principali peculiarità di tale norma:

  •  Il totale attivo dello Stato Patrimoniale include la somma delle poste attive A+B+C+D dello Stato Patrimoniale.
  • Il totale ricavi delle vendite e delle prestazioni include la voce A1 del conto economico al netto delle rettifiche.
  • I dipendenti occupati in media includono tutti i dirigenti, quadri, impiegati ed operai legati da rapporto di lavoro subordinato. Da un punto di vista “giuridico” l’esclusione dei co.co.co sembra corretta. La media ponderata è calcolata su base giornaliera.
  • L’applicazione della norma richiede l’individuazione dell’area di consolidamento virtuale che include la controllante e le controllate che sarebbero incluse ai sensi dell’art 26 del D. Lgs 127/91 nell’area di consolidamento, con esclusione di quelle previste nell’art. 28.
  • Se alcune delle società del gruppo devono essere consolidate con il metodo proporzionale gli attivi e i ricavi da aggregare devono essere considerati in proporzione alla porzione di pertinenza della controllante congiunta, sempre prima delle elisioni delle operazioni infragruppo.
  • La norma deve essere intesa nel senso che è sufficiente superare i limiti in un solo esercizio per essere soggetti ad obbligo di redazione del bilancio consolidato. In sostanza per poter beneficiare dell’esenzione sono necessari due esercizi consecutivi in cui non si superano i limiti suddetti.
  • Una società di nuova costituzione che supera i limiti nel primo esercizio di attività è immediatamente tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
  • L’esenzione si applica a partire dal secondo esercizio nei quali i limiti non sono superati.
  • I limiti indicati si intendono al netto delle operazioni infragruppo. E’ consentita la valutazione “al lordo” semplicemente maggiorando i limiti del 20%.
  • Nel caso di diversa data di riferimento dei bilanci è sufficiente l’ultimo bilancio approvato, salvo sfasamento temporale eccessivo, superiore a 3 mesi
  • Non è necessario procedere a rettifiche in caso di criteri di valutazioni difformi da quelli di gruppo.
  • L’esonero dimensionale non è applicabile se la controllante o una delle imprese controllate ha emesso titoli quotati in borsa.

 

2. SUB HOLDING

Sono esonerate dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo le capogruppo che a loro volta sono controllate da altre società (c.d. sub-holding). L’esonero è però subordinato alla seguenti condizioni:

  •  che la controllante
    • sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata, ovvero, in difetto di tale condizione, la redazione del bilancio consolidatonon è stato richiesto entro 6 mesi dalla chiusura dai soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale;
    • sia soggetta al diritto di uno Stato comunitario e rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il diritto di tale Stato;

 

  • che la sub-holding:
    • non abbia emesso titoli quotati in Borsa;
    • indichi nella Nota Integrativa del proprio bilancio le ragioni dell’esonero, nonché la denominazione della sede della società controllante che redige il bilancio consolidato;
    • depositi presso il registro delle imprese copia del suddetto bilancio consolidat della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana.

La sub holding deve comunque sempre indicare nel suo bilancio d’esercizio:

  • la ragione per la quale non è stato presentato un bilancio consolidato;
  • i criteri di contabilizzazione delle società controllate adottati nel bilancio;
  • la denominazione della controllante che pubblica il bilancio consolidato e l’ufficio nella quale la stessa è registrata.

 

3 GRUPPO CONSOLIDABILE DI SCARSE DIMENSIONI

L’art 1 del D. Lgs. 56/2011 ha aggiunto ai casi di esonero previsti dall’art 27 del D. Lgs. 127/91 un ulteriore motivo di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato riguardante le cosiddette imprese irrilevanti al fine di ridurre gli oneri amministrativi di gruppi di medie/piccole dimensioni. A tal fine, e ripercorrendo l’iter della direttiva comunitaria 2009/49/CE si evince che:

  •  Ambito Soggettivo di applicazione: riguarda imprese con
    • Meno di 250 dipendenti;
    • Fatturato annuo non superiore a 50 mln di Euro;
    • Capitale o diritti di voto detenuti non per il 25% o piu’ da una sola, o congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI.
  • Esonero: imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme sono irrilevanti alla fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso di imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

 

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