Iniziamo una serie di articoli su questo Blog, per spiegare alcuni dei principali aspetti connessi alla redazione del bilancio consolidato andando ad individuare – ove possibile – similitudini e differenze tra principi contabili italiani e principi contabili internazionali.
Cominciamo individuando i casi in cui sussiste l’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Nel prossimo articolo della serie, andremo poi ad approfondire le ipotesi di esonero previste dalla normativa di riferimento.
L’art 25 del D. Lgs 127/91 afferma che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato:
- le società di capitali(S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.) che controllano un’impresa (a prescindere dalla sua veste giuridica);
- le società cooperative, le mutue assicuratricie gli enti pubblici che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali che controllino una società di capitali.
Per effetto dell’art 111 duodecies delle disposizioni attuative del codice civile, inoltre, sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato le società di persone nelle quali i soci illimitatamente responsabili sono in via esclusiva società per azioni, società in accomandita per azioni, o a responsabilità illimitata.
Da quanto detto emerge che la variabile discriminante per individuare le entità soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato è la forma giuridica della controllante.
IAS: Per i principi contabili internazionali (IAS 27 – par. 9) l’obbligo di redazione del bilancio consolidato prescinde dalla natura giuridica della controllante. Lo IAS 27, par 10 disciplina i casi tassativi di esenzione della predisposizione del consolidato stabilendo che: Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:
(a) la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un’altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione;
(b) i propri titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali);
(c) la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e
(d) la capogruppo o qualsiasi controllante intermedia della controllante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme ai principi contabili internazionali.
L’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo scatta inoltre quando si controlla un’impresa. Sotto questo aspetto è necessario considerare che:
Il legislatore italiano ha optato per un controllo di tipo oggettivo, basato su rapporti di partecipazione della capogruppo nel capitale sociale delle controllate, il quale consente l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie. In altre parole, la normativa italiana esclude la fattispecie di controllo “economico” derivante da intese non basate sul rapporto partecipativo nel capitale della partecipata (c.d. rapporto non equity based). Lo IAS 27, invece, nelle definizioni stabilisce che Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. In sostanza i principi contabili internazionali svincolano il concetto di controllo da quello del possesso di una percentuale di capitale sociale nella controllata
Secondo l’art 26 del D. Lgs 127/91 sono considerate imprese controllate:
- Controllo interno di diritto: le società in cui un’altra imprese dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- Controllo interno di fatto: le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- Controllo esterno contrattuale di fatto: le imprese in cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria legittima, di esercitare un’influenza dominante;
- Controllo esterno di fatto – sindacati di voto-: le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
Ricapitolando, l’obbligo di redazione del bilancio consolidato
- sussiste nel caso di società di capitale se essa controlla una qualunque impresa, anche, ad esempio, una società di persone;
- per le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici economici l’obbligo sussiste solamente in caso di controllo di società di capitali;
- Le società di persone che controllano società di capitali non hanno di norma l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo, salvo il caso in cui tutti i loro soci illimitatamente responsabili sono delle S.p.a., S.r.l. o delle S.a.p.a.;
- non hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo:
- le imprese individuali;
- le associazioni e le fondazioni che esercitano attività d’impresa;
nelle ipotesi che esse controllino delle società di capitali.
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