L’art. 18 del DPR n.600/73 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
Tale rappresenta per le aziende di minori dimensioni un notevole risparmio in termini di adempimenti, anche se dall’altro lato non permette sempre di disporre di una struttura contabile in grado di monitorare in modo più immediato la situazione economica e patrimoniale di una impresa.
Ricordiamo infatti che, chi si trova in regime di contabilità semplificata, infatti, può usufruire dell’esonero dalla redazione dei registri contabili obbligatori, fatta eccezione per il registro dei beni ammortizzati e i registri IVA (con acquisti, vendite e corrispettivi) che devono essere integrati con l‘aggiunta di:
- Componenti positivi e negativi di reddito non rilevanti ai fini IVA (entro sessanta giorni dall’effettuazione delle operazioni). Parliamo per esempio di scritture pertinenti stipendi, imposte, tasse, ecc.
- Scritture di rettifica di costi e ricavi nel rispetto del principio di competenza(entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi). Parliamo per esempio di risconti, ratei e fatture da ricevere o da emettere.
- Valore delle rimanenze finali (entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi) con l‘indicazione delle quantità e dei valori per ogni singola categoria di beni e con i criteri di valutazione utilizzati.
I contribuenti in contabilità semplificata sono pertanto esonerati dalla tenuta di altre scritture, quali il libro giornale, il libro degli inventari, le scritture ausiliarie degli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, le scritture ausiliarie di magazzino.
E’ necessario, però, non fare confusione in merito ai soggetti che possono o meno beneficiare di questo regime di favore. A tal fine, infatti è necessario tenere distinti i:
- Soggetti in contabilità ordinaria per obbligo: il regime di contabilità ordinaria si applica obbligatoriamente e indipendentemente dal volume di ricavi conseguito ai seguenti soggetti:
- le S.p.a., le S.r.l., le S.a.p.a., le cooperative e le mutue assicuratrici;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- i trust, se hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
- Soggetti in contabilità ordinaria per opzione: per gli altri titolari di reddito d’impresa, invece, il regime di contabilità ordinaria si applica obbligatoriamente soltanto se i ricavi eccedono i limiti quantitativi previsti per l’accesso al regime di contabilità semplificata. Rientrano in tale categoria:
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
- alle S.n.c., S.a.s. e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
- gli enti non commerciali che, a latere dell’attività istituzionale principale, esercitano un’attività commerciale in via non prevalente;
- i trust, se esercitano un’attività commerciale in via non prevalente.
Quest’ultimo gruppo di soggetti, infatti, adottano “naturalmente” il regime della contabilità semplificata qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori – ai sensi art. 18 del DPR 600/73 – a:
- Euro 400.000 nel caso diattività di prestazione di servizi (D.M. 17/01/1992 – Sono le attività classificate come tali ai fini Iva,art. 3 D.P.R. 633/72);
- Euro 700.000 negli altri casi ovvero cessione di beni.
Per quanto riguarda le attività miste (di servizi ed altre attività):
- in caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate si considerano (presunzione) prevalenti le attività diverse dai servizi, quindi il limite dei ricavi è sempre Euro 700.000,
- in caso di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve fare riferimento alla sola attività prevalente (cioè quella che ha conseguito il maggiore ammontare di ricavi) e verificare il superamento del limite con riferimento solo a questa.
A tal fine, ricordiamo che:
- Per i soggetti indicati sopra che rientrano nei limiti delle predette soglie, la contabilità semplificata è il d. regime naturale.
- Qualora si intenda adottare la contabilità ordinaria dovrà essere esercitata un’apposita opzione secondo quanto previsto dal DPR n. 442/97: c.d. comportamentoconcludente (ossia corretto adempimento degli obblighi del regime adottato) oppure comunicazione nel modello IVA (bararndo la casella del quadro VO). L’opzione resta valida per ciascun anno fino a revoca.
- Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificato per ciascun periodo di imposta: il superamento della soglia obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo. Quindi nel caso dell’esercizio 2014, i ricavi di competenza da analizzare sono quelli relativi all’esercizio 2013.
- i ricavi a cui fare riferimento sono quelli maturati per competenza, e ragguagliati ad anno nel primo esercizio di attività, derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell’attività propria d’impresa, con esclusione delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ad altro articolo correlato pubblicato su questo blog – Limiti contabilità semplificata.