IVA: omaggi detraibili se inferiori ad Euro 50

omaggi-dipendentiIl decreto sulle semplificazioni fiscali è intervenuto in materia di disciplina IVA degli omaggi, uniformando ai fini della detrazione il limite già previsto per l’IVA, pari a 25,82 euro, a quello stabilito ai fini delle imposte sui redditi, pari a 50 euro.

Nello specifico, ai fini della detrazione dell’IVA, il limite previsto dall’art. 19-bis1, comma 1, lettera h) – in precedenza pari a 25,82 euro – è stato infatti elevato (come per le imposte sui redditi) ad Euro 50. Per tale ragione,  “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta”.

Avevamo già trattato l’argomento in un precedente articolo a cui si rimanda per approfondimenti – Omaggi natalizi per le imprese: trattamento fiscale ai fini IVA e delle imposte dirette.

Con tale modifica si allinea il limite per la detraibilità IVA degli omaggi con il limite per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio ai fini IRES/ IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986; la suddetta disposizione prevede infatti che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a 50 Euro, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile.

Tale modifica normativa comporterà che l’IVA assolta sull’acquisto di beni destinati a essere omaggiati non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come spese di rappresentanza sara’:

  • detraibile se il costo unitario dell’omaggio è inferiore ad Euro 50;
  • indetraibile se il costo unitario dell’omaggio è superiore ad Euro 50.

Nulla cambia invece per gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa. Pertanto,

  • l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72
  • la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72)

salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la cessione gratuita.

L’entrata in vigore della novità è subordinata alla pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale e al decorso dei successivi 15 giorni.

Lascia un commento