Agenzie immobiliari: si paga l’imposta di pubblicità per i cartelli con foto case in vendita o locazione

agenzia-immobiliare-vetrinaLe Agenzie Immobiliari che espongono nelle proprie vetrine cartelli contenenti annunci di case in vendita o in locazione con tanto di foto e descrizione devono pagare l’imposta sulla pubblicità. E quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21966 depositata il 16 ottobre 2014.

IL CASO

Un contribuente ricorreva, dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia-Mestre, per l’annullamento di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Verona al fine di assoggettare ad imposta comunale di pubblicità i cartelli esposti nelle vetrine della sua agenzia immobiliare.

I cartelli pubblicitari in questione raffiguravano le case in vendita o in locazione, con le relative descrizioni, contenenti il logo dell’agenzia immobiliare. La Commissione Tributaria si era espressa a favore dell’Agenzia Immobiliare sostenendo che la stessa non dovesse versare l’imposta sulla pubblicità per i cartelli suddetti in, ritenendo che la vetrina così composta dovesse essere trattata come uno scaffale di un qualsiasi esercizio commerciale.

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Secondo i giudici della Cassazione i cartelli esposti dalle Agenzie Immobiliari non possono ricondursi alla nozione di “avvisi al pubblico”, che include i soli messaggi informativi relativi all’attività esercitata nei locali come orario di apertura e chiusura, presenza di parcheggio riservato e così via.

Secondo la Suprema Corte “l’equiparazione operata dal giudice di merito tra l’esposizione nella vetrina dei locali di un’agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobili in vendita o in locazione e l’esposizione di merce nei locali di un negozio di commercio al dettaglio, ancorché suggestiva, è in realtà fuorviante e non può essere condivisa, perché nel caso del dettagliante ciò che viene esposto è il bene offerto in vendita, mentre nel caso in esame ciò che viene esposto non è il bene offerto in vendita, ma una descrizione di tale bene“.

Dunque i cartelli esposti dalle Agenzie Immobiliari devono essere necessariamente ricondotti alla nozione di “mezzi pubblicitari” per la loro funzione promozionale, finalizzata ad attirare l’attenzione verso uno specifico immobile da parte di chi sia interessato ad acquistarne o prenderne in locazione uno.

A tal fine, interessante è uno dei passaggi dell’ordinanza, che nel descrivere possibili situazioni, rileva: “Se l’agenzia immobiliare operasse in locali privi di vetrine, magari al piano alto di un palazzo, l’agente lavorerebbe ricevendo nel proprio ufficio gli interessati all’acquisto o alla locazione di un immobile, ascoltando le loro esigenze e, quindi, illustrando loro gli immobili che reputa adatti tra quelli affidati alla sua attività di mediazione, eventualmente mostrandone, nel chiuso del proprio ufficio, le fotografie. Se l’agente non opera in tal modo, ma esercita la propria attività in un fondo al piano terra, munito di vetrina, ed espone in tale vetrina cartelli illustrativi degli immobile di cui cura la mediazione, lo fa, evidentemente, per pubblicizzare quegli immobili, ossia, si ripete, per promuoverne la domanda (e, con la stessa, per promuovere la domanda dei suoi servizi di mediazione)”.

Inoltre l’Agenzia immobiliare per definizione beneficia dell’effetto promozionale generato dai cartelli indipendentemente dal fatto che su di essi venga o meno esposto il proprio logo ed i propri recapiti. Per questi motivi la Cassazione ha ritenuto errata la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo l’imponibilità all’imposta sulla pubblicità per i cartelli affissi dalle Agenzie Immobiliari e rinviando la causa al giudice di merito.

One thought on “Agenzie immobiliari: si paga l’imposta di pubblicità per i cartelli con foto case in vendita o locazione

  1. Ritengo la decisione dei giudici di cassazione ingiusta e discriminatoria. Tutte le attività che hanno come finalità la commercializzazione di un bene/prodotto esposto in vetrina, sono esenti dalla tassa di pubblicità. La discriminazione nasce nei confronti dell’agente immobiliare che è materialmente impossibilitato ad esporre fisicamente un immobile nella propria vetrina sede dell’attività. Se invece di ” promuovere case” promuovesse vestiti ( o altro) non dovrebbe pagare la tassa!!!!! Chi entrerebbe a comperare un vestito in un negozio senza che prima gli venissere “pubblicizzato” con l’esposizione in vetrina di oggetti uguali o similari??????. Non è fare pubblicità al vestito esporre il vestito in vetrina?????Lo stesso ministero delle finanze ha esentato dal pagamento della tassa le agenzia di viaggio che espongono offerte varie nelle loro vetrine. Ribadisco ingiusta e discrimanazione l’imposizione della tassa. David Guttaiano

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