Sindaci fuori dalle S.r.l.

spesometro 2014Il Decreto Competitività (D.L. 91/2014 convertito dalla L. 116/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.08.2014) ha previsto la definitiva abolizione dell’obbligo per le S.r.l. di nominare un organo di controllo o un revisore unico se tale obbligo scaturiva esclusivamente dai requisiti richiesti in materia di capitale sociale. Per le altre novità in materia di S.p.A. si rimanda ad altro post pubblicato su questo blog – S.p.A.: ridotto il capitale sociale minimo.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo rimane soltanto nei casi previsti dal comma 3, dell’articolo 2477 del c.c., e cioè quando la S.r.l. :

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. per due esercizi consecutivi ha superato almeno due dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis del c.c., che regolamenta il bilancio in forma abbreviata. I limiti riguardano il totale attivo, 4,4 milioni di euro, i ricavi delle vendite 8,8 milioni di euro e massimo 50 dipendenti in media occupati durante l’esercizio.

Per le S.r.l. che ad oggi hanno in carica l’organo di controllo solo per il superamento del limite del capitale, potranno revocare il mandato conferito all’organo, in quanto l’abrogazione della disposizione legislativa che regolamentava la loro nomina rappresenta una giusta causa di revoca del mandato.

Ovviamente è facoltà della società mantenere l’organo facoltativamente. E verosimile però immaginare che molte società possano tendere ad eliminare tale controllo al fine di un contenimento di costi aziendali.

Infine, va segnalato che le nuove regole non avranno effetto immediato per le S.r.l. già costituite per le quali occorrerà provvedere in conformità con le nuove disposizioni solo a partire dal 2015.

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