S.p.A.: ridotto il capitale sociale minimo

erogazioni_liberali_2012Il Decreto Competitività (D.L. 91/2014 convertito dalla L. 116/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.08.2014) ha confermato le novità riguardanti la riduzione del capitale sociale minimo occorrente per la costituzione di una Società per Azioni, che passa da Euro 120.000 ad Euro 50.000.

L’attuale versione dell’art. 2327 ante decreto del codice civile dispone che “la società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore ad Euro 120.000 ”.L’art. 2454 del codice civile prevede, inoltre,  che la medesima disposizione si applica per le SAPA.  Per quanto riguarda le S.r.l. gli articoli 2463 e 2463 – bis del codice civile prevedono che il capitale sociale minimo per la costituzione sia pari ad Euro 10.000. Ricordiamo che e’ prevista la possibilità di costituzione di S.r.l. con 1 solo euro. Inoltre, per le S.r.l. semplificate il capitale minino deve essere almeno pari a 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro di cui sopra.

È evidente che la finalità della modifica normativa è incentivare la costituzione di SPA.

Gli effetti – Gli effetti derivanti dalla modifica del capitale sociale minimo necessario alla costituzione del capitale sociale sono molteplici:

  1. le perdite rilevanti per l’attuazione delle misure indicate dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile saranno pari ad 1/3 di 50.000 euro;
  2. la ricostituzione del capitale per perdite dovrà avvenire nel rispetto del nuovo limite di capitale minimo;
  3. per le SRL (lo stesso dicasi per le cooperative) la nomina dell’organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a euro 50.000,00 (ovvero il nuovo livello minimo stabilito per le società per azioni). A tal proposito si faccia riferimento all’abrogazione di tale obbligo sempre previsto nel decreto competitività. Si rimanda ad altro articolo presente in questo blog – Sindaci fuori dalle S.r.l.

Vediamo in dettaglio alcuni dei principali effetti di tale novità.

 Effetti in Sede di costituzione

La scelta del legislatore se da un lato agevola la costituzione di tale tipologia societaria, dall’altro va a ridurre la funzione di tutela dei creditori nonché le capacità di assorbimento delle perdite.

A livello pratico – e ai sensi dell’art 2342 c. 2 – i versamenti iniziali da effettuare in banca in sede di prima costituzione passano quindi ad:

  • Euro 12.500  per le S.p.A. pluripersonali
  • Euro 50.000  per le S.p.A. unipersonali

Ovviamente nel caso di conferimenti di beni in natura e crediti – art. 2342 c. 3 –  dovrà essere accertato un valore almeno pari o superiore ad Euro 50.000.

 Effetti in caso di perdite

Tale novità normativa ha un effetto anche in materia di perdite con riferimento sia all’art. 2445 – Riduzione del capitale sociale – che all’art 2447 – Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Il computo delle perdite di oltre 1/3 del capitale di cui all’art 2446 non subisce invece modifiche basandosi sul patrimonio netto.

Il nuovo limite consente infatti  due possibilità alle imprese che sono nate con un capitale di Euro 120.000:

  1. Riduzione volontaria del capitale fino ad Euro 50.000 o mediante liberazione dei soci per versamenti ancora dovuti o con rimborso di capitale eccedente gli Euro 50.000.
  2. Maggiore capacità di fronteggiare perdite senza necessariamente ri-capitalizzare la società: per esempio immaginiamo una società con capitale di Euro 120.000 e senza riserve che consegue una perdita di Euro 100.000. In questo caso la copertura può essere fatta immettendo Euro 30.000 e portando il capitale minimo ad Euro 50.000.

 Effetti in caso di riduzione capitale esuberante

La nuova misura, che va a modificare l’articolo 2327 del c.c., con la sostituzione della parola “centoventimila” con “cinquantamila”, potrebbe indurre numerose S.p.a. a ridurre volontariamente il proprio il capitale sociale per la misura eccedente la nuova soglia e andando a distribuire la parte eccedente ai soci.

Sotto il profilo civilistico non sussistono particolari problemi se si considera che la riduzione volontaria del capitale sociale esuberante può avvenire in base alla volontà dei soci, mantenendo inalterate le garanzie verso i creditori sociali, che potranno porre, eventualmente, opposizione nei 90 giorni successivi al deposito della delibera assembleare di riduzione del capitale nel Registro delle Imprese.

Sotto il profilo fiscale, invece, qualche problema potrebbe sorgere in quanto la restituzione del capitale sociale ai soci potrebbe indurre il Fisco a fare scattare la presunzione di distribuzione di utili di cui all’art. 47 co. 1 del TUIR, che considera distribuite prioritariamente le riserve di utili, in caso di presenza contemporanea di riserve di utile e di capitale. Precisazione a parte, se la società presenta una buona struttura finanziaria, l’operazione non dovrebbe rappresentare alcun tipo di operazione potenzialmente elusiva, in quanto è lo stesso legislatore che l’ha permessa andando a modificare le normativa civilistica.

Effetti in caso di trasformazione e liquidazione

La modifica normativa ha anche effetti in materia di trasformazione e liquidazione nel caso in cui non si voglia procedere alla ricapitalizzazione. Infatti, in caso di perdite, la società può essere chiamata ad una trasformazione regressiva (da s.p.a. in s.r.l. o società di persone) o alla liquidazione.

In mancanza di riserve, infatti e nel rispetto degli articoli 2447 e 2484 c. 1 n. 4  – capitale minimo ridotto di oltre 1/3 al di sotto del limite legale – tale limite passa da Euro 80.000 ( = 2/3 di Euro 120.000) ad Euro 33.333,66 ( = 2/3 di Euro 50.000). Tale soglia cresce ovviamente in caso di presenza di riserve.

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