Locazione non abitativa: se non prevista la rivalutazione ISTAT non spetta

tasso-di-interesseLa Cassazione, in una recente sentenza – Cass. sent. n. 11675/14 del 26.05.2014 –  ha precisato  che per

  • Locazioni uso abitativo: l’aumento in base all’indice ISTAT è dovuto per legge, in modo automatico e anche in assenza di previsione nel contratto, solo per il caso delle locazioni ad uso abitativo, ma deve essere richiesto dal locatore: pertanto, se tale richiesta non è mai stata fatta, esso non spetta.
  • Locazione non abitativa: l’aumento non può essere richiesto se non previsto nel contratto (a differenza, invece, di quanto accade con la locazione a uso abitativo). E’ bene quindi ricordarsi sempre di inserire, tra le clausole, l’obbligo di aggiornare il canone in base all’aumento ISTAT.

Le parti sono libere di determinare l’aggiornamento Istat o meno, ma se non lo fanno non esiste modo di tornare indietro se non sottoscrivendo un nuovo contratto.

Ricordiamo infine che è sempre necessaria la richiesta di aggiornamento inoltrata da parte del locatore per far sorgere il diritto all’aumento. In altre parole, il locatore può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta. Se in passato non ha avanzato tale richiesta, si perde il diritto al pagamento degli arretrati. Questo è applicabile in egual modo sia per le locazioni ad uso abitativo che a quello non abitativo.

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