Cambiare tutto per non cambiare niente. E’ quanto emerge dal chiarimento in materia di canoni di locazione di unità abitative fornito dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito delle richieste di chiarimento pervenute dall’Agenzia delle Entrate.
La legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) si è occupata, tra le altre cose, dei pagamenti delle locazioni, stabilendo all’articolo 1 comma 50 che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Avevamo già trattato l’argomento – ora superato – in questo post: Legge di stabilità 2014: novità in materia di pagamento affitti
La circolare 5 febbraio 2014, prot. 10492 del Dipartimento del Tesoro ha pero’ nuovamente rimescolato le carte precisando:
– che il limite di 999,99 è l’unico che rileva ai fini delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231-2007 (Antiriciclaggio);
– che il fine della tracciabilità delle transazioni in contanti tra inquilino e proprietario e dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento di agevolazioni e detrazioni fiscali sarà soddisfatto con una prova documentale idonea ad attestarle in modo chiaro e inequivocabile (per dirla in altro modo è sufficiente una ricevuta d’affitto).
Quindi il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative può avvenire in contanti per importi inferiori a 1.000 euro ma alla fondamentale condizione che sia fornita la prova documentale idonea ad attestare la che una determinata somma di denaro contante e’ pagata a titolo di canone di locazione.
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