Dal 01 gennaio 2014 è in vigore il divieto di pagare in contanti l’affitto di abitazioni, comprese le locazioni turistiche, transitorie e a studenti universitari. L’obbligo riguarda solo il canone di locazione dell’abitazione, e sono quindi esclusi i pagamenti dei canoni di locazione di negozi, uffici e in generale ogni immobile che non abbia destinazione abitativa. Esclusi anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
I box auto, se sono una pertinenza dell’abitazione, devono essere considerati al pari di un immobile abitativo: vige dunque l’obbligo della tracciabilità.
Tale obbligo vige anche per gli stranierei che dovranno effettuare i pagamenti dei canoni con mezzi tracciabili.
Tale l’obbligo vale a prescindere dall’ammontare del canone di locazione: in questo caso non vige il tetto di 1.000 euro per il pagamento in contanti previsto dalle norme antiriciclaggio.
Dal primo gennaio 2014 è quindi necessario utilizzare altri mezzi di pagamento diverso dal contante e in grado di assicurare la tracciabilità dei pagamenti quale bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile e assegno circolare tra gli altri.
—> Si veda aggiornamento del 5 febbraio 2014 pubblicato in questo post: Affitti tracciabili? Come non detto: si torna al contante
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