Riduzione Canone di Locazione: nessun obbligo di registrazione

Riduzione canone di locazioneE’ sempre più frequente nel mercato degli affitti ad uso residenziale e soprattutto commerciale che tra locatore e conduttore venga pattuita una riduzione del canone di locazione. Si ricorda che per tale situazione non è obbligatoria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

La cosa è stata già chiarita da tempo con la Risoluzione n. 60/E emessa dall’Agenzia delle Entrate il 28 giugno 2010, a seguito di un interpello presentato da un contribuente. Con tale risoluzione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’accordo tra il locatore ed il conduttore per ridurre il canone di locazione pattuito non incorre nell’obbligo di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria. Sono infatti solo le cessioni, le proroghe e le risoluzioni che, ai sensi dell’art. 17 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito T.U.R.), vanno registrate in termine fisso, anche se stipulate verbalmente, con il versamento dell’imposta (Euro 67,00) da versare entro 30 giorni. L’art. 19 del T.U.R. richiede inoltre di denunciare solo quegli eventi “che danno luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta“, perciò per esempio il caso di aumento del canone.

Tuttavia l’accordo di riduzione determina una diminuzione della base imponibile per il Locatore ed una diminuzione dei costi per il Conduttore e diventa perciò un interesse di entrambe le parti dare validità scritta, anche se non necessaria. Inoltre, per dare  certezza della data verso i terzi, è sempre buona norma effettuare la la registrazione di un accordo di riduzione canone, in modo da porsi al riparo da eventuali possibili contestazioni. In questo caso l’Agenzia ha ritenuto che l’accordo di riduzione del canone non dia luogo ad un’ipotesi contrattuale autonoma (cioè non si tratti di un nuovo contratto), in quanto si riferisce ad un contratto di locazione in essere già registrato. Per questo motivo la registrazione volontaria della scrittura andrà a scontare l’imposta in misura pari ad Euro 67,00 con codice tributo 109T oltre all’imposta di bollo di Euro 16 (con il decreto emergenze – decreto legge 43/2013 –  l’imposta di bollo è infatti aumentata da Euro 14,62 ad Euro 16).

Aggiornamento del 14.10.14: l’articolo 19 del D.L. n.133/14 (“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) ha esentato dall’assoggettamento a imposta di registro e a imposta di bollo le registrazioni degli accordi con i quali locatore e locatario dispongono la riduzione dei canoni di un contratto di locazione immobiliare in essere. Si rimanda al seguente articolo per chiarimenti – Riduzione Canone di Locazione: esenzione da imposta di registro e di bollo

Anche nel caso di opzione per il trattamento “cedolare secca”, in cui la registrazione del contratto è esente da bolli ed imposta, paradossalmente la registrazione di una riduzione del Canone sconterà sia l’imposta di Euro 67 sia il bollo da Euro 16: infatti la registrazione è volontaria e pertanto si applica l’articolo 5 della Tariffa allegata al T.U.R..

Pertanto, le parti che risolvono un contratto in essere ovvero ne modificano alcuni elementi (soggetti, termine finale di efficacia) devono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, pagando la relativa imposta.

6 thoughts on “Riduzione Canone di Locazione: nessun obbligo di registrazione

  1. Interessante e chiaro, c’è bisogno di interventi utili e contestualizzati come questo.
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    Cordiali saluti Alessio Berardino

  2. Buonasera.sapete dirmi Cosa si deve indicare come causale ed estremi dell’atto o del documento? Rp e anno stipula accordo riduzione? Grazie

  3. IN CASO DI AUMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, ANDRò A PAGARE SEMPRE I 67€ TRAMITE F23 OLTRE ALL’IMPOSTA DI BOLLO? E L’AUMENTO COMPORTA LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL VECCHIO CONTRATTO DI LOCAZIONE O COME LA RIDUZIONE è SUFFICIENTE UNA SCRITTURA PRIVATA?

    • Ciao Cri
      ma il tuo aumento è riferito all’istat? In questo caso non ci sono problemi. Se paghi l’imposta di registro su base annuale dovrai applicare il 2% (Se uso abitativo) o 1% (se immobile strumentale per natura – es locazione centro commerciale, cinema ecc) del nuovo canone.

      Se così non fosse ti consiglio di verificare con l’agenzia delle entrate perchè è confuso se si tratti di nuovo contratto o meno. Da quello che so, dal punto di vista civilistico, secondo il Codice Civile (artt. 1230 e 1231), l’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (novazione oggettiva). Tuttavia le modificazioni accessorie dell’obbligazione non producono novazione = non si tratta di nuovo contratto e quindi a mio avviso non si dovrebbe pagare la risoluzione del precedente e registrare il nuovo contratto.
      Nella pratica non mi è mai capitato durante la pendenza del rapporto che il canone di locazione inizialmente pattuito aumentasse se non per l’istat prevista contrattualmente.
      Se devo pensare per principi generali – però ti prego di verificare con l’agenzia – io farei fai una scrittura privata citando “in riferimento al contratto n°…stipulato in data…presso l’Aagenzia di…fra i sig.ri x e y via ecc.ecc., si stabilisce che il canone d’affitto dal gg. XXX sarà modificato da Euro… ad euro…. La scrittura dovrebbe essere firmata da ambedue le parti direi in 2 copie originali con due bolli da Euro 16. Poi direi un F23 codice 109T per imposta di registro (2% se abitativo) con un minimo di Euro 67 + spese (verifica ammontare con ufficio) codice 964T. Credo sia necessario Mod. 69 (o nuovo modello in vigore dal 3 febbraio 2014 mod RLI). Verifica con tua agenzia entrate di riferimento.

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