Con la sentenza n.17673 del 19 luglio 2013 la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardante i compensi previsti a favore degli amministratori delle società, per consentirne la deduzione in capo alla società: i compensi erogati devono essere opportunamente stabiliti dall’assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali. Si tratta tra l’altro di una linea non nuova in quanto già contenuta in precedenti pronunce della Suprema Corte.
In tal senso sembra che non sia necessario deliberare ogni anno il compenso amministratore dell’esercizio: pare del tutto possibile deliberare una volta tale compenso e, se l’importo non fosse modificato, tale delibera manterrà efficacia anche per i successivi periodi d’imposta, qualora fosse stabilito un compenso valido sino a nuova decisione. Conseguentemente, il nuovo verbale si renderà necessario solo nel momento in cui verrà variato il compenso amministratore.
Si ricorda inoltre, che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla loro effettiva erogazione (c.d. criterio di cassa): in particolare, i compensi deliberati per l’esercizio X, saranno di competenza dell’esercizio X (quindi compariranno nel bilancio dell’anno), ma la deduzione è rinviata al periodo d’imposta di pagamento (quindi, se non pagati, saranno indeducibili).
Si allega un fac-simile di verbale recuperato in rete, scaricabile ed editabile