Dopo la precedente Circolare n.40/E del 2012, lo scorso 1 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire ulteriori chiarimenti in materia di responsabilità fiscale dell’appaltatore sorte sull’interpretazione dell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012.
Su questo blog abbiamo già trattato in passato l’argomento. Si rimanda al seguente post per approfondimenti – Appalti di opere forniture e servizi: nuove regole in materia di responsabilità.
Di seguito sinteticamente le principali tematiche affrontate dalla circolare.
AMBITO OGGETTIVO
L’Agenzia delle Entrate nella circolare esplicita lo scopo della norma originaria specificando che la finalità della stessa è quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.
Per l’Agenzia delle Entrate, inoltre, la tipologia di contratti interessati dall’applicazione della nuova disciplina è individuata nelle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall’articolo 1655 del codice civile : “… il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
L’agenzia precisa poi che la norma trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nell’ ipotesi di appalto in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera che gli è affidata dal committente.
Sono invece escluse, invece dall’applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:
- gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;
- il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;
- il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
- il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
- le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
AMBITO SOGGETTIVO
L’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame è definito dall’art.35, comma 28-ter del DL 223 del 2006, secondo cui i contratti di appalto e subappalto devono essere conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
A parere dell’Agenzia, sono quindi escluse dall’ambito applicativo della norma:
- le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito soggettivo,
- le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA.
- il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR
AMBITO TEMPORALE
Per quanto riguarda invece l’aspetto temporale si chiarisce che la norma è applicabile per i contratti stipulati a partire dalla data del 12.08.2012 e che l’eventuale rinnovo deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula . Pertanto la norma è applicabile anche ai contratti rinnovati successivamente al 12.08.2012.
ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA’ FISCALE IN IPOTESI PARTICOLARI
L’Agenzia precisa inoltre che a fini agevolativi, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al contratto d’appalto, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.
Si precisa, infine, che nel caso inoltre di cessione del credito, al fine di liberare il cessionario da futuri rischi connessi ad inadempimenti del cedente, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito ceduto, va attestata nel momento in cui il cedente comunica la cessione al debitore ceduto.