Limiti della contabilità di magazzino

Contabiltà di magazzinoL’obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino è previsto dall’articolo 14, 1° comma lettera d) del DPR 600/1973, il quale prevede, per le imprese di maggiori dimensioni, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino in forma sintetica, vale a dire sotto forma di schede di mastro e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali allo scopo di agevolare i controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.

I LIMITI DIMENSIONALI

I limiti che impongono la contabilità di magazzino sono stati negli anni oggetto di numerose modifiche. Da ultimo il DPR 695/1996 ha individuato i limiti di ricavi e rimanenze oltre i quali sussiste l’obbligo di istituire le scritture contabili di magazzino.

L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal secondo periodo d imposta successivo a quello in cui l’impresa, per la seconda volta consecutiva, ha superato:

  • Euro 5.164.568,99 di ricavi;

ricavi di riferimento sono rappresentati, in base a quanto previsto dagli artt. 57 e 85 del TUIR, dai seguenti elementi:

        • corrispettivi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività d’impresa;
        • corrispettivi delle vendite di materie prime, sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili (esclusi i beni finanziari);
        • valore normale dei beni auto consumati, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’impresa;
        • le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni merce;
        • contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti  sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
        •  contributi spettanti in conto esercizio.
  • Euro 1.032.913,80 di rimanenze.

Per quanto concerne le rimanenze, queste sono rappresentate, sulla base di quanto previsto dagli artt. 92 e 93 del TUIR, da:

        • beni alla cui produzione/scambio è diretta l’attività d’impresa;
        • materie prime e sussidiarie;
        • semilavorati;
        • opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio.

A tal fine si precisa che:

  • questi limiti devono essere superati congiuntamente, ne consegue che l’obbligo non scatta se con riferimento a uno dei due periodi d imposta interessati, i ricavi superano il limite sopra indicato ma non le rimanenze o viceversa.
  • L’obbligo non scatta neppure nel caso in cui i parametri siano stati superati congiuntamente in un esercizio ma non in quello successivo o viceversa.
  • La cessazione dell’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino decorre invece dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze non hanno superato i limiti sopra indicati.

Così ad esempio nel caso di impresa che supera i valori suindicati negli anni 2010 e 2011, l’obbligo decorre dall’esercizio 2013, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nel 2012. Nel caso di impresa già obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino, l’obbligo cessa nel 2013 se negli anni 2011 e 2012 non sono stati superati i sopraccitati limiti.

Il DPR 695/1996 precisa inoltre che per i soggetti il cui periodo d imposta è diverso dall’anno solare, l’ammontare dei ricavi, al fine della verifica del limite di cui sopra, deve essere ragguagliato ad anno. Questa disposizione interessa i soggetti che iniziano l’attività in corso d anno e che di conseguenza dovranno, nel primo periodo d’imposta, rapportare all’anno i ricavi conseguiti.

 MODALITA’ E TERMINI DI TENUTA

La contabilità di magazzino può essere tenuta in forma libera lasciando la possibilità ai soggetti obbligati di organizzarsi tenendo conto delle caratteristiche essenziali del proprio business aziendale. Le rilevazioni devono essere effettuate in modo sistematico nel rispetto delle norme di ordinaria contabilità:

  • giornalmente riportando in ordine cronologico le quantità entrate ed uscite di ogni singolo bene o di categoria di beni;
  •  ovvero, in alternativa, con periodicità diversa, ma comunque non superiore ad 1 mese, in forma riepilogativa.

Le registrazioni dovranno evidenziare:

  • le quantità iniziali risultanti dall’inventario;
  • le quantità entrate in magazzino e la loro provenienza (acquisto, produzione, resi da clienti…);
  • le quantità uscite dal magazzino e la loro destinazione (vendita, produzione, resi a fornitori…);
  • le quantità finali come risultanti dall’inventario.

Anche per la contabilità di magazzino vale il termine di 60 giorni per la rilevazione dei movimenti, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 22 del DPR 600/1973 decorrente:

  • per le scritture giornaliere, dal ricevimento dei documenti o dell emissione dei documenti interni;
  • per le scritture riassuntive, dalla data di ultimazione del periodo riepilogativo.

La stampa della contabilità di magazzino su supporto cartaceo della stessa va effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta.  Pertanto, per la generalità dei soggetti, con riferimento all’esercizio 2012, le scritture di magazzino vanno stampate entro il 31.12.2013.

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