La numerazione delle fatture: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Numerazione IVAIn seguito al recepimento della direttiva UE 2010/45 è entrato in vigore (art. 1, commi 324 e seguenti della Legge 228/2012, c.d. Legge di Stabilità 2013)  dal 1° gennaio 2013  il nuovo testo dell’articolo 21 del DPR IVA n.633/72 che ha introdotto novità in materia di fatturazione.

Uno dei concetti definiti è quello della univocità del documento, cioè della necessità che la numerazione delle fatture identifichi in modo univoco la fattura stessa. In tal senso la fattura dovrà contenere un un numero progressivo che la identifichi in modo univoco non più solo all’interno di un anno solare ma per tutta la vita dell’impresa stessa.

Prima che pervenissero i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate –  circolare n. 1 del 2013 –  i commercialisti e gli esperti contabili avevano già indicato diversi modi per adeguarsi alla nuova legge:

  • Numero progressivo fattura/Anno di emissione della fattura: una prima soluzione consiste nell’iniziare la numerazione progressiva nell’ambito di ogni anno inserendo nel numero della fattura anche l’anno di emissione. Esempio numerazione fattura, dopo il numero progressivo, anche l’anno di emissione della fattura. Esempio numerazione fattura: 01/2013, 02/2013, 03/2013, … numero-fattura / anno-emissione oppure 2013/01, 02/2013, 2013/03, … anno-emissione / numero-fattura
  • Numerazione progressiva: tale soluzione consiste nel seguire una numerazione progressiva (1, 2, 3, 4, 5, …) senza cominciare nuovamente da capo dopo ciascun 31 dicembre. Per esempio: se l’ultima fattura del 2012 è la fattura n. 340 del 31.12.2012, la prima fattura del 2013 sarà la n. 341 del 01.01.2013, e così via, senza interrompere la numerazione alla fine di ciascun anno.
  • La terza soluzione suggerita è quella di iniziare nel 2013 iniziare la numerazione progressiva dal numero 1, senza l’aggiunta di altri elementi distintivi, applicando i suggerimenti dei due punti precedenti solo a partire dal 2014, visto che le nuove regole sono applicabili alle operazioni fatte dal 1° gennaio 2013 in avanti.

Con la circolare n. 1 del 10 gennaio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha voluto fare chiarezza precisando che il concetto di “univocità del documento” è compatibile con qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, confermando la possibilità di una scelta del metodo progressivo:

  • o iniziando a partire dal 1 gennaio 2013 con il numero 1 e proseguendo per tutti gli anni di vita dell’impresa fino a sua cessazione
  • o continuando nel 2013 la numerazione dell’ultima fattura emessa nel 2012

ha però fortunatamente aperto ad una terza soluzione: il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

Fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, l’Agenzia ritiene ammissibili per esempio le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 , Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1), Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).

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