Trattamento contabile rimborso IRAP

Rimborso_IRAPIn base all’art. 2, comma 1 del Dl n. 201/2011 (legge 214/11), dal 2012 è prevista la deducibilità dell’IRAP, ai fini delle imposte sui redditi, della quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

Molte imprese in questi giorni sono già intente a richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate negli anni dal 2007 al 2011. Per farlo è necessario presentare apposita istanza in modo telematico secondo i tempi descritti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012. Tale provvedimento stabilisce che, a prescindere dall’ordine con cui verranno eseguiti i rimborsi, le somme saranno erogate integralmente in anni successivi e quindi sostanzialmente già al momento della presentazione dell’istanza, c’è una ragionevole certezza di ottenere l’intero ammontare: tale certezza si traduce contabilmente nella possibilità di iscrizione contabile della sopravvenienza attiva anche prima dell’effettivo incasso. 

La richiesta di rimborso fa nascere: un provento ed un credito nei confronti dell’Erario, anche se non sono definiti i tempi di incasso.

Ricapitolando:

  • contabilmente, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, l’impresa è autorizzata a rilevare il provento in conto economico e il credito verso l’Erario vantato dal contribuente.
  • tale provento e relativo credito sono già iscrivibili – sulla base del principio di competenza – a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 anche se l’istanza non è stata ancora presentata (ma ovviamente si ha intenzione di farlo/è stato programmato di farlo).
  • fiscalmente trattasi di una sopravvenienza attiva non tassabile (l’art. 88 del TUIR) inquadrabile come oneri che, in precedenti esercizi, non erano stati dedotti

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