TARES:la nuova tassa sui rifiuti al debutto nel 2013. Prime considerazioni

TARESLa TARES (anche detta RES) è il nuovo tributo locale istituito dal D.L. n. 201/2011 per coprire i costi della gestione dei rifiuti e dei servizi indivisibili dei Comuni, in sostituzione della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e alla tariffa di igiene ambientale (TIA), laddove quest’ultima viene applicata. Questo tributo servirà anche per finanziare i cosiddetti “Servizi indivisibili” prestati dagli Enti Locali, vale a dire quei servizi comunali di cui beneficia l’intera collettività ma per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale (es illuminazione pubblica comunale).

L’acronimo crea qualche ambiguità, perché la TARES possiede una doppia natura: di tassa (volta a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento) e di imposta (volta a coprire – tramite una maggiorazione della tariffa – i costi relativi ai cosiddetti “servizi indivisibili” dei Comuni).

Analizziamo sinteticamente le principali caratteristiche di questo tributo.

PRESUPPOSTO DI IMPOSTA

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva. Resta ferma la disciplina del tributo dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle scuole, il cui costo è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tares

SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte  con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali a vario titolo (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superificie).

RESPONSABILITA’ DEL VERSAMENTO

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune, che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TERMINI DI VERSAMENTO

Nella previsione originaria, per l’anno 2013, l’importo totale dalla TARES avrebbe dovuto essere suddiviso in 4 rate con scadenze prefissate nei mesi di gennaio, aprile, giugno e dicembre. Con le nuove modifiche apportate al testo della Legge di Stabilità in questi giorni, però, la Commissione Bilancio al Senato ha posticipato la data per il versamento della prima rata dell’imposta al prossimo aprile.

Dal 2014 dovrebbe essere possibile effettuare il versamento totale in un’unica soluzione con scadenza a giugno.

CALCOLO

Un punto fermo èche sicuramente la TARES sarà più onerosa della vecchia Tarsu e della Tia, poiché dovrà assolvere ad una triplice funzione di copertura delle attuali tasse per i rifiuti, copertura dell’onere sostenuto per l’annesso servizio e copertura dell’introito aggiuntivo pari a 30 centesimi a metro quadrato per finanziare i servizi indivisibili. Sotto questo ultimo profilo, è bene precisare che l’incremento dei 30 centesimi potrà essere innalzato dai comuni fino a 10 centesimi in più a metro quadrato

Il pagamento potrà essere effettuato con bollettino postale o tramite modello F24 che permette anche di compensare la Tares con eventuali crediti fiscali, come succede attualmente per il pagamento dell’Imu.

La legge prevede però che i comuni possano applicare anche eventuali riduzioni, fino al 30%, in casi come:

– abitazioni con unico occupante;

– abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

– locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;

– abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;

– fabbricati rurali ad uso abitativo.

Inizialmente la base imponibile su cui effettuare il calcolo sarà basata sugli stessi parametri oggi in vigore per le vecchie imposte. Quando poi si renderà concreto un reale scambio di informazioni tra Catasto e Comuni, di cui si parla da anni, allora si potrà prendere a riferimento l’80% della superficie catastale, senza comunque considerare il numero di componenti del nucleo familiare.

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