Le erogazioni liberali o donazioni sono per molti enti no-profit la principale tipologia di finanziamento caratterizzata dall’assoluta gratuità e liberalità.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede la deducibilità delle erogazioni liberali da parte di imprese a favore di particolari categorie di soggetti. Si tratta di somme che sono versate dalle aziende senza alcuna controprestazione da parte del beneficiario e dunque prive del requisito dell’inerenza di cui all’art 109 del TUIR. É evidente, infatti, che le erogazioni liberali non costituiscono, agli effetti fiscali, spese rilevanti per la produzione del reddito, ma l’utilizzazione del reddito prodotto. Ciononostante il legislatore ha ritenuto meritevole dal punto di vista sociale chi effettua elargizioni che favoriscono soggetti bisognosi di sostegno economico riconoscendone la deduzione.
In tale sede si intende circoscrivere l’analisi al profilo fiscale delle erogazioni liberali in denaro con riferimento al solo reddito di impresa e quindi di un soggetto IRES che versa una donazione a favore di un ente no-profit.
L’attuale normativa di riferimento in materia di deducibilità fiscale dal reddito di impresa individua diversi livelli di deducibilità dal reddito di impresa in funzione:
- delle caratteristiche del soggetto percipiente
- o dell’attività da questo svolta.
Molto sinteticamente si possono individuare diversi gradi di deducibilità, di seguito esposti in ordine di deducibilità (da grado maggiore a inferiore) dal reddito di impresa del soggetto donatore:
- Deducibiltà integrale, nel caso in cui il soggetto no-profit sia:
- lo Stato, ente o istituzione pubblica, fondazione e associazione legalmente riconosciuta che senza scopo di lucro svolge o promuove attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- o Stato, regione, ente locale territoriale, ente o istituzione pubblica, fondazione e associazione legalmente riconosciuta, il quale impieghi la somma ricevuto per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
- lo Stato, regione, ente territoriale, ente o istituzione pubblica, fondazione e associazione legalmente riconosciuta, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità.
- Deducibilità integrale entro determinata percentuale del reddito di impresa – 10% del reddito di impresa con importo massimo annuo pari a 70.000 euro: nel caso in cui il soggetto no-profit sia un ONLUS di cui all’ articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché associazione di promozione sociale, fondazione e associazione riconosciuta avente per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o fondazione o associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica ;
- Deducibilità integrale entro determinata percentuale del reddito di impresa – 2% del reddito di impresa: nel caso in cui il soggetto no-profit sia:
- persona giuridica che persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o finalità di ricerca scientifica;
- persona giuridica avente sede nel Mezzogiorno che persegue esclusivamente finalità di ricerca scientifica;
- ente o istituzione pubblica, fondazione o associazione legalmente riconosciuta che senza scopo di lucro svolge esclusivamente attività nello spettacolo.
- Deducibilità integrale entro determinata percentuale del reddito di impresa – 2% del reddito di impresa e nel limite massimo annuo di euro 2.065,83: nel caso in cui il soggetto no-profit sia ONLUS di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- Deducibilità integrale entro determinata percentuale del reddito di impresa – 2% del reddito di impresa e nel limite massimo annuo di euro 1.549,37: nel caso in cui il soggetto no-profit sia una associazioni di promozione sociale.
Si precisa che in alcuni casi la deducibilità delle erogazioni liberali richiede alcuni ulteriori adempimenti e requisiti formali. Per esempio in caso di donazione in denaro, l’Agenzia delle Entrate prevede che, in analogia a quanto accade per la generalità delle erogazioni liberali a favore di Onlus, la transazione debba avvenire tramite banca, ufficio postale, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari e circolari. In pratica viene esclusa la possibilità di effettuare una donazione in contanti. Oltre ad una serie di adempimenti contabili obbligatori, l’associazione che riceve la donazione rilascia una ricevuta attestante la donazione e con l’indicazione degli estremi della norma di riferimento per agevolare il donante in occasione della dichiarazione dei redditi