Iva per cassa: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Sono pervenuti due giorni fa – 26.11.12 – , i primi chiarimenti dell’Agenzia in merito al regime di IVA per cassa per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro, introdotto con il Decreto 83/2012 (Decreto Sviluppo).

La disciplina attuativa del regime in esame è dettata dall’articolo 32-bis del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11.10.2012 (Decreto Sviluppo) mentre le modalità per l’esercizio e la revoca dell’opzione per applicare il regime sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2012.

Con la circolare di oggi, l’intento dell’Agenzia è quello di chiarire alcuni aspetti relativi a questo regime opzionale soffermandosi

  • sulle caratteristiche del regime
  • sul limite del volume di affari
  • sul differimento dell’esigibilità
  • sul differimento della detrazione
  • sulle operazioni escluse dal regime
  • sugli adempimenti
  • sull’esercizio dell’opzione al regime
  • su tutti gli altri adempimenti
  • sugli adempimenti del cessionario o committente
  • e sull’entrata in vigore e sul regime transitorio

Nella circolare 44/E dell’Agenzia delle Entrate, si chiarisce la tempistica di detraibilità dell’IVA per cassa. La detrazione è possibile entro il secondo anno successivo a quello in cui avviene il pagamento. Nella circolare si ribadisce la sospensione dell’esigibilità dell’imposta per un anno a partire dal momento di effettuazione dell’operazione. L’operazione sospende anche la detrazione dell’IVA sugli acquisti fino al relativo pagamento. La nuova disciplina non si applica ai regimi speciali: il regime monofase, il regime speciale per l’agricoltura e attività connesse nonché quello per l’agriturismo, il regime del margine per i beni usati, il regime delle agenzie di viaggio e turismo. Ed inoltre, dal lato attivo: alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile e per le cessioni intracomunitarie, per le cessioni all’esportazioni, per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e per i servizi internazionali; dal lato passivo: per gli acquisti soggetti al metodo dell’inversione contabile, per gli acquisti intracomunitari, per le importazioni e per le estrazioni di beni dai depositi IVA.

L’argomento è stato già approfondito sotto il profilo legale/fiscale in un post pubblicato su questo blog  – Iva per cassa: nuovo regime dal 1°dicembre 2012 – e sotto il profilo contabile in un altro post sempre su questo blog – Iva per cassa:contabilizzazione e versamento dell’IVA-.

Si allega la circolare per una lettura e un approfondimento.

Circolare del 26/11/2012 n. 44/E

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