Appalti di opere forniture e servizi: nuove regole in materia di responsabilità

La responsabilità committente-appaltatore-subappaltatore in materia di appalto di opere, forniture e servizi è stata oggetto di una recente modifica normativa a cui è seguito recentemente una circolare dell’Agenzia delle Entrate (40/E) che ha cercato di fare chiarezza.

Per chiarezza espositiva si precisa da subito che la nuova normativa ha semplificato il regime della responsabilità fiscale e ha introdotto qualche piccola novità in materia di responsabilità retributiva/contributiva/assicurativa che in questo post sarà trattato marginalmente.

La principale semplificazione della norma, prevede l’esclusione della responsabilità solidale FISCALE del committente che è tenuto a provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante il regolare versamento da parte dell’appaltatore e del subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA scaduti alla data del pagamento. In caso di inosservanza di tali regole, ove fosse accertata una irregolarità fiscale dell’appaltatore o del subappaltatore in tema di versamenti delle ritenute e dell’IVA, in capo al committente è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 200.000.

Per non incorrere nella responsabilità solidale l’appaltatore deve, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, verificare il corretto adempimento da parte del subappaltatore di tutti i suddetti obblighi fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo. L’attestazione dell’avvenuto adempimento di tali obblighi può anche essere rilasciata attraverso un’asseverazione di taluni soggetti abilitati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i responsabili dei Caf-imprese, gli iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro ( per un evento esaustivo, si faccia riferimento all’art. 35, co.1, D.Lgs. 241/1997 e art.3, co.3, lett.a) del DPR 322/1998).

Come indicato dalla circolare 40/E dell’8.10.2012, in alternativa alla suddetta asseverazione i committenti possono farsi rilasciare dagli appaltatori unadichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445 del 2000, con attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi da parte loro e dei loro subappaltatori.

Analizziamo più in dettaglio le novità della norma.

AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Le disposizioni in esame in materia di responsabilità dell’appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:

  • dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
  • dai soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR;
  • dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.

Sono invece escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del D Lgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).Si tratta quindi:

  • delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006), cioè:
    • le amministrazioni dello Stato;
    • gli enti pubblici territoriali;
    • gli altri enti pubblici non economici;
    • gli organismi di diritto pubblico;
    • le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
  • degli altri soggetti previsti dall’art. 32 del DLgs. 163/2006, ad esempio:
    • i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
    • le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico.

DECORRENZA

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 40/E dell’8.10.2012, ha fatto chiarezza in materia di novellata disciplina sulla responsabilità fiscale degli appaltatori e dei committenti stabilendo che questa trova applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 e la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.

RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’APPALTATORE

Per effetto della nuova disciplina introdotta dal DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, è stabilito che in caso di appalto di opere, forniture e servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

  • nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto;
  • del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
  • e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

Rispetto alla precedente disciplina non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.

Per non incorrere nella responsabilità solidale l’appaltatore deve, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, verificare il corretto adempimento da parte del subappaltatore di tutti i suddetti obblighi fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo. L’attestazione dell’avvenuto adempimento di tali obblighi può anche essere rilasciata attraverso un’asseverazione di taluni soggetti abilitati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i responsabili dei Caf-imprese, gli iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro ( per un evento esaustivo, si faccia riferimento all’art. 35, co.1, D.Lgs. 241/1997 e art.3, co.3, lett.a) del DPR 322/1998).

Come indicato dalla circolare 40/E dell’8.10.2012,in alternativa alla suddetta asseverazione i subappaltatori possono rilasciare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445 del 2000, con la quale attestano l’avvenuto adempimento degli obblighi.

Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

  • indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge ;
  • indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati ;
  • contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Da evidenziare che, a norma di legge, l’appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore (asseverazione da parte di un soggetto abilitato o dichiarazione sostitutiva).

RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE

L’art. 35 del D.L. 223/2006, come novellato dal D.L. 83/2012, non prevede più la responsabilità del committente in relazione alle ritenute e all’IVA non versata dal subappaltatore e/o dall’appaltatore. Il committente viene però ad assumere una funzione di “controllo” che se non osservata risulta passibile di pesanti sanzioni.

In particolare la norma prevede che:

  • il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti previsti in precedenza (versamento di IVA e ritenute), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
  • il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore;
  • il committente che paga il corrispettivo prima dell’esibizione della documentazione incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000, applicabile però soltanto nel caso che appaltatore e/o subappaltatori non abbiano correttamente adempiuto agli obblighi fiscali;
  • in ogni caso, a differenza degli appaltatori, i committenti non sono responsabili in solido per il mancato versamento delle ritenute e dell’IVA da parte degli appaltatori e/o dei subappaltatori.

Ai fini del controllo il committente può farsi rilasciare una apposita asseverazione dei soggetti di cui all’art. 35, co.1, D.Lgs. 241/1997 e art.3, co.3, lett.a) del DPR 322/1998 (Caf, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).

Come indicato dalla circolare 40/E dell’8.10.2012,in alternativa alla suddetta asseverazione i committenti possono farsi rilasciare dagli appaltatori una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445 del 2000, con attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi da parte loro e dei loro subappaltatori. Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

  • indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge
  • indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale
  • riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati
  • contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili ai contratti di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa

RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER RETRIBUZIONI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Per completezza di argomento si ricorda che negli appalti privati i committenti e gli appaltatori sono solidalmente responsabili anche per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali e assicurativi, giusto quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 come recentemente modificato dalla Legge “Fornero” (art. 4, co.31, della L. 92/2012).

L’art. 29 del DLgs. 10.9.2003 n. 276 stabilisce infatti che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori:

  • a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), nonché al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando invece escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento;
  • entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto (ovvero, in presenza di subappaltatori, dalla cessazione del subappalto).

Come chiarito dalla circ. INPS 10.8.2012 n. 106, la suddetta disciplina di responsabilità solidale:

  • tutela tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, quindi non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (es. collaboratori a progetto), nonché quelli “in nero”, purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto;
  • permane sulle somme dovute a titolo di interesse moratorio sui debiti contributivi e assicurativi, una volta raggiunta l’entità massima prevista della sanzione civile (della quale risponde solo il responsabile dell’inadempimento, a decorrere dagli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al 10.2.2012, data di entrata in vigore del DL 9.2.2012 n. 5 convertito nella L. 4.4.2012 n. 35, che ha introdotto tale “limitazione”).

La disciplina della responsabilità solidale in esame non trova applicazione solo qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

A tale riguardo la Legge “Fornero” ha previsto:

  • l’applicazione della disciplina solo in assenza di diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
  • Le nuove disposizioni stabiliscono che il committente imprenditore o datore di lavoro debba sempre essere convenuto in giudizio per il pagamento, unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori.
  • che in caso di accertamento della responsabilità solidale di tutti gli obbligati da parte del giudice, l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che abbia eseguito il pagamento può comunque esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato, secondo le regole generali.
  • il committente imprenditore o datore di lavoro debba sempre essere convenuto in giudizio per il pagamento, unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori.

AZIONE DIRETTA DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

Ai sensi dell’art. 1676 c.c., i dipendenti dell’appaltatore, che abbiano partecipato all’esecuzione dell’opera o del servizio, hanno la facoltà di proporre azione diretta contro il committente per conseguire “quanto è loro dovuto”, fino alla concorrenza del debito di quest’ultimo nei confronti dell’appaltatore al momento della proposizione della domanda.

Tale norma:

  • è applicabile nei confronti di tutti i committenti, ivi compresi quelli esclusi dal suddetto regime di solidarietà ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 276/2003;
  • non prevede limiti temporali per l’azione, ma consente ai dipendenti dell’appaltatore di ottenere la retribuzione soltanto nel limite del debito residuo del committente nei confronti dell’appaltatore al momento della domanda, con conseguente esonero dalla responsabilità solidale del committente che, in quel momento, abbia già estinto il proprio debito, avendo integralmente pagato il corrispettivo pattuito per l’esecuzione del contratto di appalto.

CONCLUSIONI

La nozione di appalto è definita dal codice civile, ove all’art. 1655 è stabilito che trattasi del: «contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizi verso un corrispettivo in danaro». Vi è quindi un’accezione molto ampia, la quale non è affatto circoscritta al solo settore dell’edilizia.

Poichè lo spirito della norma è quello di incrementare sempre più il numero di soggetti coobbligati ai versamenti, si raccomanda di definire con la controparte, già in fase contrattuale, l’obbligo di fornire anteriormente a ciascun pagamento idonea documentazione attestante la regolarità fiscale contributiva e retributiva degli appaltatore e di tutti i subappaltatori che si posizionano a valle della filiera di ciascun contratto di appalto.

ALLEGATI

In basso trovate alcuni fac simile recuperati in rete ed utilizzabili – con gli opportuni adattamenti – nella gestione dei rapporti in essere.

Fac simile attestazione del consulente del lavoro

Il/La sottoscritto/a nato/a a il Codice Fiscale residente in Via n. cap abilitato all’esercizio della professione di cui all’art.3, co.3. lett. a) del DPR n.322 del 22 luglio

1998, in quanto iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di con il n. con studio in relativamente al contratto di subappalto* stipulato in data tra l’appaltatore*

e il subappaltatore* .

ATTESTA ALLA DATA DEL

Che il/la Subappaltatore/rice* ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro

dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto di cui sopra, come di

seguito elencati**:

1. Codice Fiscale Importo ritenute Irpef anno e mesi di riferimento

2. Codice Fiscale Importo ritenute Irpef anno e mesi di riferimento

Totale n. lavoratori Importo tot. ritenute Irpef

Estremi dei versamenti

1. gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito

/ /

n. del

2. gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito

/ /

n. del

Totale Importo versato Importo relativo al singolo subappalto

Data, lì

* Se l’attestazione riguarda gli obblighi dell’appaltatore ed è destinata al committente, a “subappalto” sostituire “appalto”, a

“subappaltatore” sostituire “l’appaltatore” e a “l’appaltatore” sostituire “il committente”.

** Si ritiene che l’indicazione dei singoli nominativi non sia obbligatoria.

Timbro professionale

Firma

Fac simile attestazione del commercialista

Il/La sottoscritto/a nato/a a il Codice Fiscale residente in Via n. cap abilitato all’esercizio della professione di cui all’art.3, co.3. lett. a) del DPR n.322 del 22 luglio

1998, in quanto iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia

di con il n. Sezione A/Sezione B con studio in

relativamente al contratto di subappalto* stipulato in data tra l’appaltatore*

e il subappaltatore* .

ATTESTA ALLA DATA DEL

Che il/la Subappaltatore/rice* ha correttamente registrato ai fini Iva la fattura emessa n. del per il contratto di cui sopra, comprendendola nella liquidazione Iva del periodo di competenza (ovvero non è stata compresa nella liquidazione in applicazione del

regime dell’Iva per cassa o della disciplina del reverse charge).

L’ammontare complessivo dell’importo Iva liquidato in tale periodo è pari ad € a

debito credito.

In caso di importo a debito:

il modello F24 attestante l’avvenuto versamento all’Erario dell’Iva come sopra liquidata è stato pagato:

nei termini con ravvedimento.

Estremi dei versamenti

gg. mese anno Importo versato Ricevute di addebito n. del

/ /

Data, lì

* Se l’attestazione riguarda gli obblighi dell’appaltatore ed è destinata al committente, a “subappalto” sostituire “appalto”, a

“subappaltatore” sostituire “l’appaltatore” e a “l’appaltatore” sostituire “il committente”.

Timbro professionale

Firma

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(Artt. 46, D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 (commi 28, 28-bis e 28-ter), del D.L. n.223/06, convertito in L. n.248/06 e s.m.i., nonché della Circolare n.40/E emessa dall’Agenzia delle Entrate in data 8 ottobre 2012, il/la sottoscritto/a _____________________ _______________________________ nato/a a __________________ il _________, (sesso: M □ F □), C.f. _____________________________________________________ residente in via/Piazza ____________________________________________, n. _____ CAP________ Comune _______________Prov. _____ (Stato __________)

in qualità di (es.: titolare, legale rappresentante, amministratore) ___________________, della

Ditta

Denominazione o Ragione sociale: __________________________________________ con sede nel Comune di _______________________________________ Prov. _______

via/Piazza _______________________________________, n. _______ CAP _________

Telefono: ___________________; Partita IVA: _________________________________;

Cod.Fisc. (indicare solo se diverso dalla P.IVA): ________________________________;

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ___________ al numero: _________ dal ________,

Con riferimento

al contratto di appalto/subappalto stipulato in data _______________ con la Ditta (specificare la denominazione/ragione sociale del committente/appaltatore) ___________ _________________________________ P.IVA/C.f. _____________________________ avente ad oggetto l’esecuzione di(indicare sinteticamente le opere, forniture o servizi che formano oggetto del contratto di appalto/subappalto stipulato) ______________________

______________________________________________________________________,

DICHIARA

a) Che l’IVA concernente i lavori eseguiti e più dettagliatamente riportati nella fattura di vendita n. ________ emessa in data _________ è stata liquidata il (indicare la data nella quale l’imposta è stata liquidata) ___________________;

b) Che dalla suddetta liquidazione (specificare quale fra le sotto indicate ipotesi alternative in concreto ricorre, eliminando le restanti ipotesi):

ü è scaturito un versamento di imposta pari ad euro (specificare l’importo) ______________;

ü è stato applicato, in relazione alle fatture oggetto del contratto sopra indicato, il regime dell’IVA per cassa (art.7, del D.L. n.185 del 2008);

ü è stata applicata, in relazione alle fatture oggetto del contratto sopra indicato, la disciplina del reverse charge;

c) Che le ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti in forza sono state versate il (indicare la data nella quale le ritenute sono state versate) __________________________ mediante scomputo (specificare se si è trattato di scomputo ”totale” o “parziale”) ______________________;

d) Che l’IVA e le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non scomputate, totalmente o parzialmente, sono state versate per mezzo del seguente modello F24 (specificare gli estremi del modello con il quale sono stati effettuati tali versamenti) __________________________;

e) Che l’IVA e le ritenute così versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto sopra specificato.

Il sottoscritto dichiara di essere altresì consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/00 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/03.

Luogo e data: __________________ Firma: ____________________________

(per esteso e leggibile)

Allegati:

  1. 1. Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
  2. 2. Altro (specificare).

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