IAS 23: Il trattamento degli oneri finaziari nella nuova versione applicabile dal 31 dicembre 2009

In un momento di grande difficoltà economica come questo, sta assumendo sempre più importanza “ripensare” a tutte le opzioni offerte dai principi contabili contabili nazionali ed internazionali al fine di raggiungere determinati “obiettivi” di bilancio.

In questo ambito si colloca per esempio,  la corretta rilevazione degli oneri finanziari e la possibilità, offerta dallo IAS 23, di capitalizzare tali costi. Questo articolo si concentrerà principalmente sulle possibilità offerte dallo standard internazionale comparandolo ove utile con quello nazionale .

DEFINIZIONE DI ONERE FINANZIARIO

Gli oneri finanziari, sono gli interessi e gli altri oneri finanziari sostenuti dall’entità in relazione all’ottenimento di un finanziamento e possono includere:

  • gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell’interesse effettivo descritto dallo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione;
  • gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 17 – Leasing; e
  •  le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi.

BENI CHE GIUSTIFICANO LA CAPITALIZZAZIONE (ATTIVITA’ QUALIFICATE)

Lo IAS 23 identifica i beni che giustificano la capitalizzazione (attività qualificate) in tutti quei beni che per essere “pronti per l’uso previsto” o per la “vendita” richiedono un lungo periodo di tempo.

Sotto il profilo pratico, possono essere per esempio considerati beni che giustificano una capitalizzazione:

  • rimanenze;
  • impianti manifatturieri;
  • impianti per la produzione di energia;
  • attività immateriali;
  • investimenti immobiliari.

REQUISITI PER LA CAPITALIZZAZIONE

La capitalizzazione degli oneri finanziari può avvenire solo ed esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. gli oneri siano direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene o un’attività che ne giustifichi la capitalizzazione;
  2. sia probabile che tali oneri comporteranno benefici economici futuri per l’impresa (es. proventi derivanti dalla vendita di prodotti o servizi, risparmi di costo, altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività da parte dell’impresa;
  3. gli oneri possono essere attendibilmente determinati;
  4.  gli oneri non sarebbero stati sostenuti se non si fosse acquisito il bene o l’attività.

I primi tre requisiti sono abbastanza intuitivi e non comportano particolari precisazioni. Per capire l’ultimo requisito, invece, è necessario introdurre il concetto di

  • Finanziamenti Specifici: rientrano in questa categoria tutti quei finanziamenti stipulati specificatamente per l’acquisto di un bene. In questo caso lo IAS 23 prevede che l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili sul quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l’esercizio dedotto ogni provento finanziario derivante dall’investimento temporaneo di quei fondi. In alcuni casi, infatti, può accadere che in attesa di poter finanziare il bene, l’entità si trovi ad utilizzare le risorse ottenute dal finanziamento impiegandole in investimenti a breve termine. In tutti questi casi per poter determinare l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili nell’esercizio, si sottraggono, dagli oneri finanziari effettivamente sostenuti, gli eventuali proventi finanziari derivanti dal temporaneo investimento delle somme prese a prestito.
  • Finanziamenti Generici:rientrano in questa categoria tutti quei finanziamenti stipulati genericamente e in parte utilizzati per l’acquisizione di un bene. In questo caso può risultare non sempre immediato stabilire un legame diretto tra certi finanziamenti e il bene. In caso di finanziamenti generici questi sono gli aspetti da tenere in considerazione:
    • Tasso di capitalizzazione: il tasso da utilizzare è calcolato come la  media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l’esercizio.
    • Valore su cui applicare il tasso di capitalizzazione: ai fini del calcolo dell’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili, loIAS 23 prevede che «il valore medio del bene durante un esercizio, inclusi gli oneri finanziari precedentemente capitalizzati, rappresenta normalmente un’approssimazione ragionevole delle spese alle quali il tasso di capitalizzazione deve essere applicato».

 ULTERIORI LIMITI ALLA CAPITALIZZAZIONE

Due sono gli ulteriori limiti alla capitalizzazione degli interessi da tenere presenti, oltre a quanto indicato sopra:

  • L’ammontare degli oneri capitalizzati durante un esercizio non può superare l’ammontare degli oneri finanziari sostenuti durante lo stesso esercizio.  Può infatti accadere che, applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per determinare l’ammontare degli oneri finanziari da capitalizzare, si ottenga come risultato un valoreche è superiore al valore degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nel periodo. In questi casi il solo valore degli oneri finanziari effettivamente sostenuti è capitalizzabile.
  • La capitalizzazione degli oneri finanziari nel costo del bene patrimoniale trova anche un limite nel valore recuperabile o nel valore netto di realizzo ottenibile dalla vendita del bene stesso. Se infatti il valore contabile o il costo finale atteso del bene su cui sia possibile capitalizzare gli interessi, eccede il relativo valore recuperabile o il valore netto di realizzo ottenibile con la sua vendita, il valore contabile deve essere svalutato o annullato in base alle disposizioni contenute nello IAS 36 «Riduzione durevole di valore delle attività».

CRITERI DI RILEVAZIONE A BILANCIO DEGLI INTERESSI: DIFFERENZE ED ANALOGIE CON I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

L’iscrizione degli oneri finanziari nel bilancio di un’impresa può avvenire in base al:

  • Trattamento contabile di riferimento (benchmark treatment) o al
  • Trattamento contabile alternativo consentito (allowed treatment).

Prima di descrivere la differenza di trattamento è bene precisare che il paragrafo 7 della versione originaria dello IAS 23 (1999) prevedeva che stabiliva che, in primis, gli oneri finanziari dovevano  essere rilevati come costo nell’esercizio in cui essi erano stati  sostenuti.  Il  trattamento alternativo, era rappresentato dalla possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustificasse una capitalizzazione. La capitalizzazione degli interessi prevista nello IAS 23 originario era quindi vista come Il trattamento contabile alternativo e quindi come l’eccezione alla regola che era quella di imputare direttamente gli oneri finanziari a conto economico.

Il paragrafo 10 della nuova versione dello IAS 23 inverte sostanzialmente la regola descritta sopra stabilendo che la regola generale è l’obbligatorietà alla capitalizzazione degli interessi  – qualora ne sussistano i requisiti. L’eccezione è quindi rappresentata dall’imputazione a conto economico degli oneri finanziari. È quindi sostanzialmente mutata la struttura del principio.

A tal fine si ricorda che il principio contabile italiano n. 16 – Immobilizzazioni materiali (principio contabile n. 16, par. D.V) prevede che, in linea con lo IAS 23 originario, gli oneri finanziari siano imputati in primis direttamente al conto economico. Anche questo principio concede in via eccezionale, quale possibilità, che gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione delle immobilizzazioni materiali possano essere capitalizzati nel valore delle stesse alle seguenti condizioni:

  • i finanziamenti sono stati stipulati specificamente per l’acquisizione del bene;
  • sono capitalizzabili esclusivamente gli interessi maturati durante il periodo di “costruzione”;
  • il finanziamento è stato veramente utilizzato per l’acquisizione del bene;
  • per la capitalizzazione deve essere utilizzato il tasso d’interesse realmente sostenuto per il finanziamento;
  • le perdite su cambi che derivano da contratti di finanziamento a medio o lungo termine possono essere capitalizzare se si riferiscono al periodo di “costruzione”;
  • il valore del bene sommato degli oneri finanziari, non può superare il valore recuperabile.

INIZIO, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLE CAPITALIZZAZIONE

INIZIO CAPITALIZZAZIONE : la capitalizzazione degli oneri finanziari come parte del costo di un bene che giustifica una capitalizzazione ha inizio quando si verificano le seguenti condizioni:

  • Sostenimento delle spese del bene: si stanno sostenendo le spese per l’ottenimento (acquisto, produzione o costruzione) del bene sul quale sussistono i requisiti di capitalizzazione degli interessi;
  • Sostenimento degli oneri finanziari: si stanno sostenendo gli oneri finanziari;
  • Sostenimento delle spese di messa in uso del bene: si stanno svolgendo le attività necessarie a rendere il bene idoneo al suo utilizzo o alla vendita, in maniera tale che esso produca quei benefici economici futuri nella misura sufficiente a consentire il recupero del suo costo (es attività di mera produzione fisica del bene).

La mera detenzione del bene è esclusa dalla logica della capitalizzazione degli interessi quando non vi è alcuna attività produttiva o di sviluppo tale da modificare le caratteristiche del bene stesso. Ad esempio, se vi sono attività in corso per la valorizzazione di un terreno, gli oneri finanziari sono, ovviamente, capitalizzati per il periodo in cui sono in essere tali attività. Se, invece, tali attività di valorizzazione non hanno luogo, gli oneri finanziari, sostenuti mentre il terreno acquistato per l’edificazione è posseduto, non devono essere capitalizzati.

SOSPENSIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE: se le attività necessarie a rendere il bene idoneo al suo utilizzo o alla vendita si interrompono per un periodo di tempo non breve, conseguentemente anche la capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere sospesa perchè vengono meno i requisiti per la capitalizzazione.

INTERRUZIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE: se infine le attività necessarie a rendere il bene idoneo all’utilizzo o alla vendita sono completate deve venire meno anche la capitalizzazione degli oneri finanziari. Unica eccezione nel caso in cui vi siano costruzioni che possono essere completate in parti distinte e ognuna di esse può essere utilizzata indipendentemente dal completamento delle altre. In questo caso , la capitalizzazione può continuare sulle parti non completate.

INFORMATIVA DI BILANCIO

In caso di capitalizzazione degli interessi (trattamento contabile di riferimento) l’impresa è tenuta ad illustrare:

  • il principio contabile adottato per gli oneri finanziari;
  • l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l’esercizio;
  • il tasso di capitalizzazione utilizzato per determinare l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili.

Nel caso in cui l’impresa e adotti il trattamento contabile alternativo imputando gli oneri a conto economico, la stessa è tenuta ad illustrare nella nota integrativa il principio contabile adottato per i gli oneri finanziari.

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