Iva per cassa: nuovo regime dal 1° dicembre 2012

L’IVA per cassa è un regime opzionale nel quale il contribuente  – che ha realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume di affari non superiore ad Euro 2 milioni –  deve esercitare una scelta per liquidare l’IVA al momento dell’incasso dei corrispettivi. L’IVA diventa comunque esigibile trascorso un anno dal momento in cui è effettuata l’operazione, a meno che l’acquirente o il committente non sia sottoposto a procedure concorsuale prima di tale termine

Il cedente e/o prestatore che applica il regime dell’IVA per cassa deve:

  • adempiere gli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. n. 633/1972  (fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale, ecc.
  • apporre specifica annotazione sulla fattura indicando anche la norma istitutiva – art. 32-bis, D.L. n. 83/2012 – pena sanzione per violazione formale

Il regime dell’Iva per cassa è applicabile dal cedente/prestatore previo esercizio di apposita opzione. Le modalità dell’esercizio dell’opzione non sono state ancora definite e lo saranno mediante  Provvedimento  del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Lo stesso vale per la revoca dell’opzione

Le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al  mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. In caso di incasso parziale delcorrispettivo, l’Iva diventa esigibile in  proporzione fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 BACKGROUND  GIURIDICO

L’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo 2012”) ha previsto un’estensione del regime  dell’Iva per cassa rispetto a quanto precedentemente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008. Nello specifico la nuova norma stabilisce che i soggetti che, nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (in passato tale limite era fissato ad Euro 200.000), possono  optare  per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”). L’opzione avrà effetto già per le operazioni effettuate dal 1°  dicembre 2012.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Possono optare per il regime dell’IVA per cassa i  soggetti passivi Iva che, nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di  realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

I soggetti di cui sopra possono optare per il regime dell’Iva per cassa per le cessioni di  beni e le  prestazioni di servizi  effettuate  nei confronti di cessionari o di  committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, quindi non nei confronti di consumatori finali.

DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione dell’IVA per cassa,  ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. Viene, inoltre, previsto che è possibile optare per il regime dell’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. 

TERMINE DELL’OPZIONE

Qualora nel corso dell’anno il volume d’affari superi la soglia di Euro 2 milioni, il soggetto optante  perde il beneficio del regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Relativamente alle operazioni passive, invece, le regole ordinarie si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, anche se l’acquisto è stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell’IVA per cassa.

Norme semplificative sono previste per garantire che, in caso di uscita dal regime, non coesistano due regimi di liquidazione.

MECCANISMO DI ESIGIBILITA’ E  DETRAIBILITA’  DELL’IVA PER IL  CEDENTE E PER IL CESSIONARIO

Per i soggetti che esercitano l’opzione per l’Iva per cassa, il pagamento dell’imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti IVA è differito al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi, ma comunque non oltre un anno dalla data della cessione o della prestazione. Unica eccezione è il caso in cui il cliente, prima che sia trascorso il termine di cui sopra, sia assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Analogamente, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, o comunque decorso 1 anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento. Se viene effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al soggetto optante nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

I cessionari o i committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l’IVA per cassa possono, invece, detrarre l’imposta relativa a beni e/o servizi acquistati già al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato, sempre che non abbiano esercitato anch’essi l’opzione per l’Iva per cassa.

CALCOLO VOLUME DI AFFARI , OPERAZIONI ATTIVE E OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE

Non tutte le operazioni possono essere oggetto di opzione dell’IVA per cassa, anche se come precisato nella relazione illustrativa al Decreto,  nel calcolo del volume d’affari vanno considerate sia le operazioni che vengono  assoggettate al regime dell’Iva per cassa sia le operazioni  escluse da tale regime (es.: quelle in regime di reverse charge).

Solo a titolo esemplificativo si segnalano alcune casistiche di esclusione di operazioni attive:

  • operazioni effettuate in regimi speciali Iva  (es.: regime del margine per  beni usati ex articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995, regime delle agenzie di viaggi e turismo ex articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972.
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori;
  • operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’Iva mediante applicazione del meccanismo del reverse charge;
  • operazioni indicate all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n.  633/1972, per le quali  l’Iva per cassa si applica  “a regime”. Si tratta, nello specifico delle:
    • cessioni di alcuni prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti;
    • cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci,  associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari;
    •  cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte allo Stato, organi dello Stato anche se dotati di  personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi  tra essi costituiti, Camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti  pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e  beneficenza e quelli di previdenza.

Relativamente alle operazioni passive sono invece escluse dal meccanismo dell’IVA per cassa e quindi al meccanismo del differimento dell’IVA:

  • acquisti di beni o servizi per i quali si applica l’Iva con il metodo del reverse charge;
  • acquisti intracomunitari di beni;
  • importazioni di beni;
  • estrazioni di beni da depositi Iva.

 

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