Nuova deducibilità delle perdite su crediti 2012

La legge di conversione del D.L. 83/2012, ha rideterminato i parametri sia quantitativi che qualitativi, relativi alla deduzione fiscale delle perdite su crediti.

La modifica apportata all’articolo 101 del Tuir, stabilische infatti che l’impresa possa portare in deduzione le perdite su crediti di modesto ammontare, senza la necessità che la stessa sia supportata da particolare oneri documentali, purchè tali perdite presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • deve essere “decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito”;
  •  il credito deve essere di modesta entità cioè di “importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione” e “non superiore a 2.500 euro per le altre imprese” (articolo 101, co. 5, terzo e quarto periodo del Tuir).

Non è, tuttavia, possibile dedurre in Unico i crediti inesigibili (di modesta entità e scaduti da più di sei mesi), senza la preventiva registrazione della perdita a conto economico.

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